Cass. Civ. N. 519/05: In medio stat virtus

AutoreCamilla Curotti
Pagine39-370

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La sentenza n. 519 tenta una possibile mediazione tra due opposti orientamenti formatisi da tempo nell'ambito di questa Corte ed espressi dalle soprariportate sentenze n. 8520 del 2001 e n. 5884 del 1997. Il contrasto verte sui limiti, in sede di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del c.d.s., del sindacato del giudice sulla motivazione (o mancata motivazione) dell'ordinanzaingiunzione prefettizia. Cass. civ. 22 giugno 2001, n. 8520 sostiene che al giudice dell'opposizione non compete alcuna valutazione di merito circa un'eventuale insufficiente motivazione dell'ordinanza prefettizia censurabile da parte del giudice nel solo caso in cui sia del tutto priva di motivazione. Conferma a questa tesi viene da Cass. civ. 15 gennaio 1999, n. 391, pubblicata in questa Rivista 1999, 710, che sottolinea l'obbligo del prefetto, chiamato a pronunciarsi su di un ricorso avverso sanzione inflitta per violazione del c.d.s., di emettere entro un termine predeterminato ordinanza motivata relativa alla eventuale ingiunzione di pagamento della sanzione. La ratio di tale normativa è quella di risolvere, per quanto possibile, dette controversie in sede amministrativa, deflazionando l'accesso alla giurisdizione, scopo che resterebbe frustrato ove si negasse ogni rilievo alla mancata motivazione sulle doglianze fatte valere in tale sede, in difformità dall'esplicito dettato normativo, e, comunque, dal principio generale secondo il quale la violazione delle norme procedimentali attinenti alla formazione degli atti amministrativi ne determina la illegittimità. Ne consegue che, ove l'interessato si sia avvalso della facoltà di proporre il ricorso al prefetto ex artt. 203 e 204 del codice della strada...

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