Modifica del disciplinare di produzione della denominazione , protetta transitoriamente a livello nazionale e per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il decreto del 26 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 139 del 16 giugno 2004 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Casatella Trevigiana», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la nota della Commissione UE del 7 novembre 2005, numero di protocollo AGR 27860, con la quale vengono richieste ulteriori informazioni riguardanti la domanda di registrazione della denominazione Casatella Trevigiana;

Vista la nota del 24 novembre 2005, numero di protocollo 66715, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessita' di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 24 novembre 2005, numero di protocollo 66715;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 26 maggio 2004 alla denominazione «Casatella Trevigiana», e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 24 novembre 2005, numero di protocollo 66715, allegato al presente decreto.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2006

Il direttore generale: La Torre

Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Art. 1.

Denominazione

La denominazione del prodotto Casatella Trevigiana «DOP» e' riservata al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo la Casatella Trevigiana DOP deve avere le caratteristiche di seguito riportate. Caratteristiche organolettiche.

Pasta morbida, lucida, lievemente mantecata, fondente in bocca, di colore da bianco latte a bianco crema; sono ammesse lievi occhiature minute. La consistenza della pasta e' tale da rendere la Casatella Trevigiana DOP non classificabile tra i formaggi «spalmabili» o ad elevata cremosita'.

Crosta assente o appena percepibile, forma tradizionalmente cilindrica.

Profumo lieve, latteo e fresco.

Sapore dolce, caratteristico da latte, con venature lievemente acidule.

Caratteristiche chimiche.

Umidita' |53% - 60% |

Grasso |18% - 25% |sul tal quale

Proteine |›12% |sul tal quale

Caratteristiche fisiche.

Forma | Cilindrica |

Peso | Forma grande |1,8 kg - 2,2 kg

| Forma piccola |0,25 kg- 0,70 kg

Diametro | Forma grande |18 cm - 22 cm

| Forma piccola |8 cm - 12 cm

Scalzo | Forma grande |5 cm - 8 cm

| Forma piccola |4 cm - 6 cm

Art. 3.

Zona di produzione

Il latte utilizzato per la produzione della Casatella Trevigiana DOP deve essere prodotto in stalle ubicate all'interno della zona geografica corrispondente alla provincia di Treviso e sottoposto a caseificazione, maturazione e confezionamento all'interno della stessa zona.

I confini della zona di produzione corrispondono ai limiti amministrativi della provincia di Treviso, che confina a nord con la provincia di Belluno, ad ovest con la provincia di Vicenza, a sud ovest con la provincia di Padova, a sud e sud est con la provincia di Venezia, ad est con la provincia di Pordenone in regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4.

Prova dell'origine

A garanzia dell'origine del prodotto, ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando, per ognuna, gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo e attraverso l'iscrizione degli allevatori, dei caseifici e dei confezionatori in appositi...

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