PONTORMO RMBS S.R.L. - Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della legge n. 130/1999 (la 'Legge sulla Cartolarizzazione') e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario - ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il 'Codice della Privacy').

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della legge n. 130/1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario - ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice della Privacy"). Con riferimento all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 126 del 25 ottobre 2012 sezione "Altri annunci commerciali", Pontormo RMBS S.r.l. ("Pontormo RMBS"o la "Societa'") comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di 3 (tre) contratti di cessione di crediti pecuniari conclusi in data 15 febbraio 2013 ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (i "Contratti di Cessione"), ha acquistato a titolo oneroso, in blocco e pro soluto dalle seguenti banche: Banca di Credito Cooperativo di Fornacette S.c.p.a., Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci S.c.p.a. e Banca Popolare di Lajatico S.c.p.a. (collettivamente, le "Banche Cedenti" e, ciascuna la "Banca Cedente"), con effetti economici dalle ore 23:59 del 30 novembre 2012 (la "Data di Godimento"), 3 portafogli di crediti individuabili in blocco ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, qualificabili come in bonis in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia ed identificati sulla base di criteri oggettivi come di seguito indicati. In particolare, sono stati oggetto della cessione tutti i crediti per capitale residuo (compresa la quota capitale delle rate scadute e non ancora pagate), interessi (anche di mora) maturandi a partire dalla Data di Godimento, commissioni, penali ed altri pagamenti a titolo di estinzione anticipata dei mutui, accessori, spese, danni, indennizzi ed ogni altra somma eventualmente dovuta (collettivamente, i "Crediti") in relazione a contratti di mutuo fondiario e ipotecario (i "Contratti di Mutuo") (nonche' i relativi crediti nascenti dalle polizze assicurative stipulate in relazione ai Contratti di Mutuo "Crediti da Polizze Assicurative") che, alle ore 23:59 del 29 febbraio 2012, (la "Data di Valutazione"), o alla diversa data indicata in relazione al relativo criterio, soddisfacevano i seguenti criteri generali comuni a tutte le Banche Cedenti (i "Criteri Generali") ed, altresi', per ciascuna Banca Cedente gli ulteriori criteri specifici (i "Criteri Specifici") successivamente indicati in relazione a tale Banca Cedente: Criteri Generali (a) mutui i cui crediti (i) siano stati ceduti in data 3 agosto 2010 dalla Banca Cedente alla societa' per la cartolarizzazione Pontormo Mortgages S.r.l. nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della legge n. 130/99, come da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2010, parte II, sezione "Altri annunci commerciali";

e (ii) siano stati riacquistati da parte della Banca Cedente ai sensi di un contratto di riacquisto stipulato con Pontormo Mortgages S.r.l. in data 4 febbraio 2013, come da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2013, n. 16, parte II, sezione "Altri annunci commerciali";

(b) mutui denominati in Euro e derivanti da Contratti di Mutuo nei quali non vi siano previsioni che ne permettano la conversione in diversa valuta;

(c) mutui derivanti da Contratti di Mutuo regolati dalla legge italiana;

(d) mutui erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata), siano ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 600 ("famiglie consumatrici");

n. 614 ("artigiani") o n. 615 ("famiglie produttrici");

(e) mutui garantiti da ipoteca su uno o piu' beni immobili ubicati nel territorio italiano ed in relazione ai quali il bene immobile sul quale e' costituita l'ipoteca (ovvero, nel caso di costituzione di una o piu' ipoteche su piu' beni immobili a garanzia dello stesso mutuo, il bene immobile prevalente, intendendosi per tale il bene immobile che, nel caso di costituzione di una o piu' ipoteche su piu' beni immobili a garanzia dello stesso mutuo, ha il valore risultante da perizia piu' elevato) e' un bene immobile residenziale ad uso abitativo (rientrante nella categoria catastale compresa nel "Gruppo A1- A8");

(f) mutui in relazione ai quali sia stata pagata almeno una rata (comprensiva di capitale e/o interessi);

(g) mutui derivanti da contratti che prevedano il pagamento delle rate con cadenza mensile, trimestrale o semestrale. ad esclusione dei: (i) mutui con scadenza oltre il 31 luglio 2039 (ivi compresi i mutui a rata fissa e durata variabile, in relazione ai quali si intende per scadenza la data massima di...

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