La cartella esattoriale e i problemi processuali relativi alla sua opponibilità

AutoreAldo Carrato
Pagine931-936
931
giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 12/2016
CONTRASTI
LA CARTELLA ESATTORIALE
E I PROBLEMI PROCESSUALI
RELATIVI ALLA SUA
OPPONIBILITÀ
di Aldo Carrato (*)
La III Sezione civile della Corte di cassazione, con l’or-
dinanza interlocutoria in epigrafe, ha ravvisato l’emergen-
za di un contrasto intersezionale (e, specif‌icamente, tra
la giurisprudenza della stessa III Sezione - tabellarmente
competente sui ricorsi attinenti alle opposizioni esecutive
- e quella della II Sezione civile - tabellarmente competen-
te sui ricorsi in materia di opposizioni a sanzioni ammini-
strative), tale da giustif‌icare - ai sensi dell’art. 374, comma
2, c.p.c. - la rimessione al Primo Presidente per l’adozione
dei conseguenti provvedimenti del caso, sulla questione
(da dichiararsi, quanto meno, come questione di massima
di particolare importanza) riguardante le forme proces-
suali di opposizione da proporsi avverso la cartella esatto-
riale emessa e notif‌icata sul presupposto della def‌initività
a monte della fase di accertamento e sanzionatoria per le
violazioni al c.d. codice della strada conseguente alla man-
cata impugnazione del verbale di contestazione.
In particolare, il contrasto è stato rinvenuto nella di-
versità dei mezzi processuali individuati dalla pregressa
giurisprudenza di legittimità, a volte ritenendosi proponi-
bile l’opposizione all’esecuzione (svincolata dall’osservan-
za di appositi termini decadenziali) e a volte rilevandosi
la necessità di esperire la c.d. “opposizione recuperatoria”
ai sensi della previgente legge n. 689 del 1981 (la cui di-
sciplina è stata essenzialmente traslata nel nuovo art. 7
del D.L.vo n. 150 del 2011) per l’ipotesi di omessa noti-
f‌icazione del pregresso verbale di accertamento o di sua
notif‌icazione oltre i termini prescritti dall’art. 201 dello
stesso Codice della strada (da cui sarebbe dovuta derivare
l’estinzione dell’obbligo di pagamento della sanzione).
Il presente studio vuole essere un piccolo contributo
per fornire una base di riferimento per l’approfondimento
della questione e per l’individuazione della soluzione ido-
nea a dirimere il contrasto.
Ciò premesso, si può subito osservare come, nell’even-
tualità in cui - essendo mancata la precedente possibilità
di esperire l’ordinario rimedio oppositivo avverso l’ordi-
nanza-ingiunzione (oppure direttamente contro il verbale
di accertamento in materia di violazioni riconducibili al
c.d.s.) per vizi afferenti la ritualità della contestazione o
della notif‌icazione dell’inerente provvedimento irrogativo
della sanzione amministrativa (1) - è necessario che venga
recuperato l’esercizio dell’ineludibile potere di opposizio-
ne in via giurisdizionale attraverso l’impugnazione della
conseguente cartella esattoriale (2), da avvenire nelle for-
me del rito del lavoro, a seguito dell’entrata in vigore del
D.L.vo n. 150/2011. In tal caso, il termine che dovrà essere
osservato è lo stesso ora (e prima dall’art. 22 della L. n.
689/1981) previsto in linea generale dall’art. 6, comma 6,
del citato D.L.vo n. 150/2011 (per il caso di omessa o asso-
lutamente invalida notif‌icazione dell’ordinanza-ingiunzio-
ne presupposta) e dall’art. 7, comma 3, del citato D.L.vo
(per l’eventualità della mancata o assolutamente irrituale
ed insanabile contestazione o notif‌icazione del verbale
di accertamento presupposto), ovvero di 30 giorni dalla
sua avvenuta notif‌icazione (3) (mentre - con riferimen-
to al regime normativo antecedente in tema di violazioni
del Codice della strada, come previsto dal pregresso testo
dell’art. 204 bis c.d.s. - era f‌issato in sessanta giorni (4)).
A tal proposito la recentissima giurisprudenza della
stessa III Sezione civile della S.C. (5) ha puntualmente
statuito che, in materia di violazioni del codice della stra-
da, l’opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011 (data di
entrata in vigore del D.L.vo n. 150 del 2011), con cui si de-
duca l’illegittimità della cartella esattoriale per sanzione
amministrativa, per omessa notif‌ica del verbale di conte-
stazione della violazione, è soggetta al termine di trenta
giorni stabilito dall’art. 7, comma 3, del medesimo D.L.vo,
perché l’impugnazione della cartella, in caso di omessa
contestazione della violazione, ha funzione recuperatoria,
venendo restituita al ricorrente la medesima posizione
giuridica che avrebbe avuto se il verbale gli fosse stato
notif‌icato, sicché, se non impugnato nel predetto termine
perentorio di trenta giorni dalla notif‌ica della cartella di
pagamento, l’accertamento contenuto nel verbale di con-
testazione della violazione, anche se non notif‌icato, divie-
ne def‌initivo.
Era stato in precedenza anche specif‌icato (6) - sem-
pre con riferimento all’opposizione a cartella esattoriale
relativa a sanzioni amministrative per violazioni al c.d.s.
- che, ove il destinatario della cartella deduca la mancata
notif‌ica del verbale di accertamento dell’infrazione, l’one-
re della prova della notif‌icazione di detto verbale incombe
sull’ente dal quale dipende l’organo accertatore, in quan-
to l’avvenuta notif‌icazione del verbale, unitamente alla
mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla
stessa, costituisce requisito indefettibile perché il verbale
acquisisca eff‌icacia di titolo esecutivo, esigibile appunto
mediante cartella esattoriale.
La riportata disciplina dei termini trova origine nel
consolidato principio giurisprudenziale fondato sull’as-
sunto in base al quale, in tema di sanzioni amministrati-
ve, l’opposizione proposta avverso la cartella esattoriale
emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa
non integra gli estremi del “rimedio atipico”, ma si identi-
f‌ica con lo specif‌ico rimedio già predisposto dagli artt. 22
e 23 della L. n. 689 del 1981 ed ora approntato dall’art. 6

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