Approvazione della direttiva in materia di qualita' e carte dei servizi di telefonia vocale fissa, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249. (Deliberazione n. 254/04/CSP).

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 10 novembre 2004 Approvazione della direttiva in materia di qualita' e carte dei servizi di telefonia

vocale fissa, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2, della legge

31 luglio 1997, n. 249. (Deliberazione n. 254/04/CSP).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione della commissione per i servizi e i prodotti del 10 novembre 2004; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, recante principi sull'erogazione dei servizi pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 1994; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e l'istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2; Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante

Codice delle comunicazioni elettroniche

, ed in particolare gli articoli 61 e 72; Vista la propria delibera n. 78/02/CONS del 13 marzo 2002, «Norme di attuazione dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 maggio 2002, n. 103; Vista la propria delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003, recante: «Approvazione della direttiva generale in materia di qualita' e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art.

1, comma 6, lettera b), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2003; Considerato che l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2, della legge n.

249/1997, prevede che l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni emani direttive concernenti i livelli generali di qualita' dei servizi e per l'adozione da parte degli organismi di telecomunicazioni di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ciascun comparto di attivita'; Considerato che la direttiva generale in materia di qualita' e carte dei servizi di telecomunicazioni, approvata con la delibera n.

179/03/CSP del 23 luglio 2003, ha delineato il quadro di riferimento al riguardo ed ha previsto che con successive direttive, specifiche per ciascun comparto, fosse individuato un insieme minimo di indicatori di qualita' dei servizi, tenendo conto delle norme tecniche internazionali, in particolare di quelle dell'ETSI; Considerato che il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito «il Codice») all'art. 61 ha precisato che l'Autorita' fissa i livelli di qualita' per il servizio universale, che comprende la fornitura agli utenti finali del servizio di telefonia vocale da una postazione fissa ed, all'art. 72, che l'Autorita' puo' prescrivere alle imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, ad uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualita' dei servizi offerti; Considerata la necessita' di avviare l'attuazione di quanto previsto dal codice con l'emanazione di una direttiva specifica in materia di qualita' e carte dei servizi per il comparto della telefonia vocale fissa; Considerato che la presente direttiva individua gli indicatori di qualita' dei servizi di telefonia vocale fissa, i criteri per la loro misura e le modalita' di pubblicazione dei corrispondenti obiettivi annuali e dei risultati raggiunti, al fine di garantire che gli utenti finali abbiano accesso a informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualita' dei servizi offerti dalle imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico; Considerato altresi', che la presente direttiva fissa gli obiettivi di qualita' del servizio universale che le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, del codice sono tenuti a rispettare; Sentiti in audizione gli operatori licenziatari e le associazioni dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, anche ai sensi dell'art. 83 del codice; Visti gli atti del procedimento; Udita la relazione del commissario relatore, dott.ssa Paola M.

Manacorda, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';

Delibera

Art. 1.

  1. L'Autorita', ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2, della legge 31 luglio 1997, emana la seguente direttiva in materia di qualita' e carte dei servizi di telefonia vocale fissa.

  2. Il testo della direttiva di cui al precedente comma e' riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

    La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    La presente delibera e' pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Autorita' ed e' resa disponibile nel sito web dell'Autorita'

    www.agcom.it

    Roma, 10 novembre 2004 Il presidente: Cheli Il commissario relatore: Manacorda Il segretario generale: Callari

    Allegato A alla delibera n. 254/04/CSP del 10 novembre 2004 DIRETTIVA IN MATERIA DI QUALITA' E CARTE DEI SERVIZI DI TELEFONIA VOCALE FISSA AI SENSI DELL'Art. 1, COMMA 6, LETTERA B), N. 2, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249.

    Art. 1.

    Definizioni

  3. Ai fini della presente direttiva s'intendono per

    1. «Autorita», l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni istituita con la legge 31 luglio 1997, n. 249; b) «abbonato», la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi; c) «Codice», il codice delle comunicazioni elettroniche di cui al

      1. agosto 2003, n. 259; d) «direttiva generale in materia di qualita' e carte dei servizi», la direttiva generale in materia di qualita' e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, adottata con la delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003; e) «rete telefonica pubblica», una rete di comunicazione elettronica utilizzata per fornire servizi telefonici accessibili al pubblico; la rete telefonica pubblica consente il trasferimento di comunicazioni vocali e altre forme di comunicazione, quali il facsimile e la trasmissione di dati, tra punti terminali di rete;

    2. «reti di comunicazione elettronica», i sistemi

      di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

    3. «servizio di comunicazione elettronica», i

      servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale...

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