Carta di qualificazione del conducente

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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Al fine di migliorare la sicurezza stradale e del conducente, la Direttiva comunitaria 2003/59 del 15 settembre 2003 ha previsto che, per la guida di veicoli impegnati in operazioni di autotrasporto professionale per cui è richiesta la patente C, C+E, D e D+E, il conducente sia titolare anche di una «Carta di qualificazione del conducente» (CQC) che attesti la sua particolare formazione professionale. La Direttiva comunitaria è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. La CQC è rilasciata per due modalità di trasporto: a) per i veicoli adibiti al trasporto di cose; b) per i veicoli adibiti al trasporto di persone. Quella per trasporto di persone non consente la guida di veicoli per trasporto di cose e viceversa, anche se il conducente può essere abilitato per entrambe le tipologie. La CQC è valida per la durata di 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza. L'eventuale revoca o sospensione della patente di guida comporta automaticamente l'inefficacia della CQC. L'obbligo di possedere la CQC per la guida dei veicoli professionali decorre: a)...

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