DECRETO 9 agosto 2002 - Impiego delle carni della specie equina nella produzione di carni macinate e di preparazioni di carni

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n.

309, in materia di produzione di carni macinate e di preparazioni di carni ed in particolare gli articoli 4 e 6 nei quali, limitatamente al territorio nazionale e' prevista la possibilita' di concessione di deroghe; Vista la direttiva 94/65/CE in materia di produzione di carni macinate e di preparazioni di carni recepita nell'ordinamento legislativo nazionale con il suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1998; Sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' che nella seduta della sezione IV dell'11 dicembre 2001 si e' espresso favorevolmente alla concessione di una deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1998 al fine di consentire l'impiego delle carni della specie equina nella produzione di carni macinate e di preparazioni di carne; Decreta

Art. 1.

  1. Negli stabilimenti riconosciuti idonei alla produzione di carni macinate e di preparazioni di carni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309, e' consentito l'impiego di carni della specie equina limitatamente alla produzione destinata alla commercializzazione sul territorio nazionale.

  2. Alla produzione di carni macinate di equino e di preparazioni di carni di equino si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309, ed in particolare per quanto riguarda i controlli veterinari le disposizioni di cui all'art. 9 e di cui all'allegato I, capitolo V.

  3. Le...

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