DETERMINAZIONE 30 gennaio 2003 - Carenze del piano di sicurezza e coordinamento. (Determinazione n. 2/2003)

IL CONSIGLIO Premesso

E' pervenuta a questa Autorita' una richiesta di parere formulata dall'ANIEM, e relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori. E' stato chiesto se, in caso di previsione parziale e sottostima dei costi delle misure di sicurezza, possa configurarsi l'ipotesi di carenza progettuale, suscettibile di integrazioni in corso d'opera.

Stante il carattere generale della problematica in questione, si e' ritenuto di chiedere il contributo dei firmatari dei Protocolli d'intesa con questa Autorita', i quali, anche in sede di audizione del 15 gennaio 2003, hanno formulato le proprie valutazioni, ovvero hanno rassegnato successive apposite memorie.

Ritenuto in diritto.

In relazione alla fattispecie, deve in primo luogo evidenziarsi, che l'eventuale carenza del Piano di sicurezza e coordinamento, non e' riconducibile a nessuna delle ipotesi legittimanti l'adozione di una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera d) della legge n. 109/1994.

Tale articolo, infatti, al comma 5-bis, contiene un'elencazione chiara e tassativa delle fattispecie ricomprese nell'ipotesi di errore o omissione progettuale, e tra queste risulta assente l'enunciazione delle carenze al piano di sicurezza e coordinamento.

Si rileva, peraltro, come il citato comma 5-bis chiarisce espressamente che la definizione ivi contenuta di errori od omissioni progettuali e' dettata "ai fini del presente articolo", ossia ai fini dell'ammissione delle varianti in corso d'opera. In considerazione di cio', la lettera d), comma 1, dell'art. 25 non colpisce l'errore o l'omissione del progettista in se', ma solo quegli errori o quelle omissioni che siano tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione. Stante la specifica finalita' della disciplina sopra richiamata, non sembra possibile ritenerla applicabile, ne' per analogia ne' per interpretazione estensiva, alla prospettata ipotesi di un piano di sicurezza che risulti deficitario dal punto di vista tecnico.

La suddetta ipotesi, sembra invece riconducibile alla disposizione di cui al comma 3 del suddetto art. 25, nella parte in cui stabilisce che sono "... ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita', sempreche' non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili...

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