I Caratteri essenziali del procedimento locatizio e sue peculiarità distintive rispetto al processo del lavoro e al processo ordinario di cognizione

AutoreAldo Carrato
Pagine769-770

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Risulta emergente dal sistema positivo che il modello processuale previsto dall'art. 447 bis c.p.c. costituisce il rito speciale a cognizione piena - in misura quasi interamente ridondante quello del lavoro - previsto ordinariamente per lo svolgimento delle controversie locatizie ed assimilate (ovvero riferibili ai rapporti di comodato e di affitto di azienda, non rientranti nella competenza delle sezioni specializzate agrarie).

In un'ottica di interesse generale si prospetta opportuno evidenziarne, in linea essenziale, gli elementi che lo connotano e che consentono di distinguerlo, da un lato, dal processo base di cognizione e, dall'altro, dallo stesso modello di riferimento rappresentato dall'importante rito speciale individuato per le controversie di lavoro, introdotto con la rilevante L. 11 agosto 1973, n. 533.

Tenendo conto della nuova impostazione impressa al processo ordinario di cognizione dalla incisiva legge novellatrice n. 353 del 1990 e comparandola con le linee generali del processo locatizio 1, risalta subito la differenza di struttura sussistente tra i due riti.

Da un lato il cit. art. 447 bis, con riferimento al rito locatizio, concepisce lo svolgimento del giudizio - nel richiamare la disciplina individuata per il processo del lavoro risultante dall'art. 420 c.p.c. - come concentrato in un unico contesto, nel senso che le attività inerenti la fase preliminare, quella istruttoria e, quindi, la fase decisoria dovrebbero snodarsi in una sola udienza (tecnicamente denominata «di discussione»).

Diversamente il disegno normativo del giudizio ordinario di cognizione è organizzato in plurimi momenti adeguatamente cadenzati e funzionalmente preposti allo svolgimento di appositi complessi di attività predeterminate, ciascuno avente luogo in udienze collocate secondo una sequenza di successione temporale e logica nel contempo, distinguendosi, in generale, una fase propriamente preparatoria, un'altra destinata all'esperimento dell'istruzione probatoria e, in ultimo, una fase finale demandata alla definizione della controversia.

In particolare le attività propriamente preliminari si realizzano nell'ambito della prima udienza di comparizione disciplinata dall'art. 180 c.p.c., nella quale si procede fondamentalmente alla verifica della regolarità dell'instaurazione del contraddittorio; quelle attinenti alla trattazione in senso stretto trovano la loro collocazione nell'udienza regolmentata dall'art. 183 c.p.c., nella quale - salva una possibilità di appendice prevista dall'ultimo comma - trovano definitiva maturazione le preclusioni attinenti al c.d. thema decidendum; quelle relative alla fissazione del thema probandum - e, perciò, alla determinazione dei mezzi di prova intorno ai quali si richiede l'emanazione dei provvedimenti ammissivi da parte del giudice (impregiudicata l'esercitabilità del potere istruttorio officioso) - hanno la loro disciplina normativa nell'art. 184, il quale, peraltro, prevede la possibilità, ad istanza di parte, del differimento, per una sola volta, del termine (al fine dell'indicazione di nuovi mezzi probatori e per la produzione di documenti) a cui è collegata la formazione delle decadenze per l'appunto istruttorie.

Solo all'esito di queste tappe si perviene, in via ordinaria, all'apertura e al conseguente svolgimento dell'istruzione probatoria in senso stretto durante la quale si assumono le prove costituende ammesse (ivi incluse anche quelle d'ufficio) e, successivamente alla sua chiusura, si giunge alla fase decisoria che, ora, si può sviluppare - in dipendenza degli interventi normativi indotti dal D.L.vo n. 51/98 (istitutivo del giudice unico ed in vigore dal 2 giugno 1999) - secondo vari modelli alternativi individuati corrispondentemente negli artt. 281 quinquies (a seguito di trattazione scritta o mista) e 281 sexies (a seguito di trattazione orale), diversamente dal rito locatizio, laddove il giudizio si conclude con l'emissione, ultimata la discussione finale, del dispositivo della...

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