DELIBERAZIONE 6 ottobre 2010 - Comuni di Cisano Bergamasco e Caprino Bergamasco - dichiarazione di notevole interesse pubblico dell''anfiteatro collinare-pedemontano e della Valle del Sonna. ( (Deliberazione n. IX/000576). (10A13433)

LA GIUNTA

Vista la d.g.r. 30 dicembre 2009, n. 8/10973, di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, lett. c) e d) del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. dell'anfiteatro collinare-pedemontano e della valle del Sonna nei Comuni di Cisano Bergamasco e Caprino Bergamasco;

Visto l'Allegato 3 - Osservazioni - della suddetta delibera, cosi' come modificato con d.g.r. 10 marzo 2010, n. 8/11484, ed in particolare il punto 18 della sezione «Osservazioni pervenute» riguardante l'osservazione pervenuta il 24 giugno 2009 da parte delle sigg.re Vanalli Franca e Marisa Enrica e Colleoni Donata;

Rilevato che a causa della parziale illeggibilita' della data di ricevimento della suddetta osservazione posta sul timbro del Protocollo Generale, e' stata erroneamente considerata la data del 24 giugno 2009, giorno di ricezione dell'osservazione da parte della D.G. Territorio e Urbanistica, e conseguentemente la stessa osservazione e' risultata pervenuta oltre i termini previsti dall'art. 139 comma 5, decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i, non dando pertanto luogo a procedere al suo esame come stabilito al punto 4 della sezione «Esame osservazioni» del sopracitato Allegato 3;

Preso atto dell'ordinanza della Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 431/10 REG.ORD.SOSP. di accoglimento, ai fini di una motivata valutazione da parte dell'Amministrazione regionale, della domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento regionale presentato dalle sigg.re Vanalli Franca e Marisa Enrica e Colleoni Donata;

Ritenuto pertanto di procedere all'esame dell'osservazione suddetta, pervenuta da parte delle sigg.re Vanalli Franca e Marisa Enrica e Colleoni Donata, per la cui analisi e valutazione, si e' tenuto conto delle motivazioni espresse dalla Commissione;

Ritenuto di non accogliere la singola osservazione in quanto l'area oggetto del Piano di Lottizzazione previsto dallo strumento urbanistico vigente, previsione peraltro non ancora adottata e comunque mai attuata, risulta fortemente connotata sotto il profilo paesaggistico in relazione all'assetto morfologico a terrazzi sopra il quale si colloca la loc. Salvagianelli, contribuendo a delineare il quadro paesaggistico identitario dell'anfiteatro imperniato sull'uso agrario del territorio; inoltre e' da rilevare la sua funzione strategica in termini di deterrente al fenomeno di saldatura tra le localita' Salvagianelli e Valbonaga di Sopra poiche', se...

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