DECRETO 7 marzo 2001 - Approvazione della modifica del capoverso 4 dell'art. 8 (Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la derivazione) del disciplinare principale 12 gennaio 1962, rep. n. 4533 regolante la concessione ad uso idroelettrico assentita con decreto interministeriale 8 giugno 1962, n. 1971

IL DIRETTORE GENERALE della difesa del suolo di concerto con IL DIRETTORE GENERALE dell'Agenzia del demanio Visto il decreto interministeriale 8 giugno 1962, n. 1971 - Divisione X, con il quale e' stata accordata all'Azienda elettrica municipale di Milano, oggi A.E.M. S.p.a., la concessione di derivare, in base all'accordo internazionale 27 maggio 1957, protocollo addizionale in pari data, i deflussi scolanti dell'alto bacino imbrifero del torrente Spoel per un volume di mc 90 milioni di acqua all'anno per uso idroelettrico; Considerato che detta concessione, entrata in vigore il 15 settembre 1962, e' stata subordinata alle condizioni contenute nel disciplinare principale 12 gennaio 1962, rep. n. 4533 e nel disciplinare suppletivo 10 maggio 1962, repertorio n. 4569; Che i lavori delle opere di derivazione sono stati ultimati in data 5 ottobre 1964, giusto certificato in pari data n. 8421/9174 dell'ufficio del genio civile di Sondrio e che e' stata accordata la provvisoria autorizzazione all'esercizio integrale della derivazione a far tempo dal 22 maggio 1963; Che il disciplinare principale sopra citato stabiliva all'art. 8, capoverso 4 che la concessionaria A.E.M. S.p.a. si impegnava "a immettere in un cunicolo praticabile sotterraneo, da eseguire in calcestruzzo, le acque di magra del torrente Spoel per evitare che queste gelino e danneggino provocando allagamenti ai terreni circostanti"; Che nel rispetto di quanto disposto dal citato art. 8 del disciplinare principale, l'A.E.M. ha presentato, in data 17 febbraio 1967, il progetto esecutivo del cunicolo e sul quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con voto 16 marzo 1967 n. 431, ha espresso parere favorevole relativamente a detto progetto esecutivo che pertanto e' stato approvato e che in conseguenza di cio' l'A.E.M.

e' stata invitata ad eseguire le relative opere; Considerato che l'A.E.M. e' stata impossibilitata a dare esecuzione alle opere per l'opposizione del comune di Livigno che non riteneva l'opera progettata coerente con i nuovi orientamenti e criteri emersi circa la protezione idraulica dei terreni siti in sponda sinistra del torrente Spoel, e che il sindaco del comune di Livigno, come risulta dal verbale della dodicesima riunione della predetta commissione italo-svizzera di vigilanza e sorveglianza dell'esercizio dell'utilizzazione dello Spoel ed affluenti, tenutasi nei giorni 29 e 30 ottobre 1980, confermava l'opposizione impegnandosi a proporre soluzioni alternative...

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