Cancello automatico e urto di veicolo per chiusura. Responsabilità

AutoreVittorio Santarsiere
Pagine821-823

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@1. Nozione

- La sentenza in epigrafe concerne una fattispecie verificatasi in circostanze del nostro tempo, alquanto singolari, sia sotto il profilo giuridico, sia per gli aspetti derivanti dallo sviluppo tecnologico interagente. Infatti è conquista di pochi lustri l'invenzione dei cancelli di accesso ai posti auto dei condomini, dotati di sistema con telecomando di apertura e chiusura. Il sostrato giuridico della vicenda è dei meno consueti: un locatario di unità immobiliare urbana e di box in condominio vi accedeva con autoveicolo di proprietà e condotto da altra persona, la quale, nell'uscire subiva danni al veicolo dalle ante del cancello automatico in manovra, non rispondente ai comandi impartiti a distanza con l'apposito strumento.

Una pronuncia giurisprudenziale in materia di danni ad autoveicolo, pure dalla chiusura di cancello automatico, fu emessa da una curia negli anni '80. Si trattava di introduzione abusiva con autovettura nel distacco di altrui proprietà e, condotto il veicolo sulla linea del cancello in chiusura, la fotocellula, che avrebbe dovuto arrestare la manovra stessa, ne veniva impedita, perché l'ingombro della carrozzeria non permetteva la sua messa in linea con l'asse del cancello; anche qui le ante provocavano il danno. Il giudice, sul presupposto che esso fu causato dall'illecito comportamento del conducente l'autovettura, ritenne non esservi titolo per ottenere il ristoro dei danni, trattandosi, peraltro, di soggetto adulto, abusivamente introdottosi nel distacco di altrui proprietà1.

@2. Norme di legge

- Ai sensi dell'art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose, che ha in custodia, salvo la prova del caso fortuito. La norma stessa è rimasta carente di specifica disciplina, per cui bisogna indagare se le condotte poste in essere nelle singole fattispecie, sia commissive sia omissive, integrino responsabilità dei proprietari, custodi, possessori, per i più diversi titoli. Posto che l'art. 2050 c.c. disciplina il danno da attività pericolosa, residua per l'art. 2051 c.c. la disciplina delle ipotesi in cui la cosa produttiva del danno non riceva impulso dall'attività del custode, oppure quando la cosa si sottragga al controllo a causa di guasti o altre cause accidentali. E osserva la Cassazione come l'art. 2051 c.c. trovi applicazione esclusivamente con riguardo ai danni derivanti dall'intrinseco dinamismo delle cose, per la loro consistenza abiettiva o per effetto di agenti, che ne abbiano alterato la natura e il comportamento2.

Si evidenzia nella sentenza in commento che, con la locazione passano al conduttore tutti i diritti di uso delle parti comuni condominiali, di cui dispone il proprietario, così l'accesso di un locatario ai locali box su autovettura di un terzo, da questi condotta, estrinseca l'esercizio di un diritto scaturito dal rapporto di locazione. In materia di spazi destinati a parcheggio, varie leggi degli anni passati hanno disposto vincoli di destinazione di natura pubblicistica. E il godimento di tali beni non è assoggettabile a limitazioni di sorta, sicché la realizzazione dell'interesse perseguito dalle leggi settoriali non consente alcuna deroga con i negozi privatistici. Ciò, fa notare la Cassazione, resta immutato quando il diritto a usufruire del parcheggio afferisca al conduttore, come, pure, nel caso l'immobile con le relative aree parcheggio siano l'oggetto di un condominio. E, quando l'edificio e le aree parcheggio appartengano al medesimo proprietario, la stipulazione del contratto di locazione trasferisce al conduttore anche il diritto di godimento dell'area parcheggio3.

L'art. 2051 c.c., in relazione al potere di fatto esercitato sulla cosa di cui si usufruisce, pone un dovere specifico, di contenuto positivo, consistente non solo nel mantenere il controllo del bene ma...

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