DECRETO 13 dicembre 2005 - Recepimento della direttiva 2004/44/CE della Commissione del 13 aprile 2004, che modifica la direttiva 2002/69/CE che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2004/44/CE della Commissione del 13 aprile 2004 che modifica la direttiva 2002/69/CE che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari;

Visto il regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;

Visto il regolamento CE n. 2375/2001 del Consiglio recante modifica del regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;

Visto il regolamento CE n. 684/2004 della Commissione del 13 aprile 2004 che modifica il regolamento CE n. 466/2001 per quanto riguarda le diossine;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/69/CE della Commissione del 26 luglio 2002 relativa ai metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2003;

Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 ed in particolare l'art. 9;

Visto il parere della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta del 12 settembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

  1. Il decreto ministeriale 23 luglio 2003 e' modificato come segue:

  1. all'allegato I sono apportate le seguenti mo-difiche:

    1) dopo il punto 4.1 e' aggiunto il seguente punto 4.2:

    ´4.2. Modalita' specifiche di prelievo dei campioni di partite contenenti pesci interi.

    Il numero di campioni elementari prelevato dalla partita e' definito alla tabella 1. Il peso del campione globale che raggruppa tutti i campioni elementari deve essere di almeno 1 kg (cfr. punto 3.5).

    Se la partita da cui viene prelevato il campione e' costituita da pesci di piccola dimensione (singoli pesci che pesano &60; 1 kg), il pesce intero viene prelevato come campione elementare per formare il campione globale.

    Se il campione globale pesa piu' di 3 kg, i campioni elementari che formano il campione globale possono essere costituiti dalla parte centrale dei pesci. Il peso di un campione elementare deve essere di almeno 100 grammi. Il...

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