Camion in accesso a passo carraio urtato con motociclo. Responsabilità per i danni

AutoreVittorio Santarsiere
Pagine845-848

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@1. Nozione.

La fattispecie della riportata sentenza concerne una singolare collisione tra camion in breve sosta per l'apertura del cancello di passo carraio ed una motocicletta sopraggiunta quando l'automezzo stava occupando con la parte posteriore circa un metro della corsia di marcia del motociclo. Condizioni atmosferiche avverse caratterizzavano il luogo del sinistro, con nebbia, quindi, scarsa visibilità e fondo stradale scivoloso. Dall'urto dei veicoli derivavano consistentiPage 846 danni alla moto nella parte anteriore, gravi lesioni del motociclista, sua lunga invalidità temporanea e pesanti postumi permanenti.

L'iter argomentativo della Corte, comprensivo anche dell'indagine sulla condotta dell'automobilista esonerato dalla responsabilità dei danni, perviene all'inversione in toto degli esiti della sentenza del primo grado.

Ora, secondo la Cassazione, la presunzione di pari responsabilità dei conducenti di veicoli coinvolti in un sinistro stradale può essere superata dall'accertamento concreto che la condotta di uno dei conducenti ha avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso. È evidente, secondo comune razionalità, come, ove il giudice accerti che l'evento dannoso sia riconducibile in via esclusiva alla condotta di uno dei due conducenti, risulterebbe contraddittorio ipotizzare che l'antagonista non abbia vinto la presunzione di scontro 1.

La collisione tra i due veicoli del caso che ci occupa costituisce scontro, tale configurandosi anche l'urto tra due veicoli, sebbene uno fermo e l'altro in movimento. È, infatti, non significativo per la Cassazione che uno dei due veicoli antagonisti sia fermo in luogo idoneo al traffico 2.

Spiega il FRANZONI che le soste e le fermate sono semplicemente fasi o episodi della circolazione; rappresentano la temporanea sospensione del trasferimento del veicolo da un luogo ad un altro. E, se avvenisse un urto fra un veicolo in sosta su strada pubblica ed altro in movimento, si deve ritenere che l'investimento si sia verificato durante la circolazione.

Più difficile la distinzione tra arresto di breve durata e sosta del veicolo, sebbene, dal punto di vista pratico, la disciplina da impiegare sia la medesima 3.

@2. Norme di legge.

Recita l'art. 2054 c.c. che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose della circolazione del veicolo, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli.

Rileva un giudice che questo principio residuale di pari responsabilità dei conducenti implicati nello scontro è superabile adducendo prove concrete in ordine a due profili: quello della responsabilità esclusiva dell'altro conducente e quello della conformità alla legge ed alle norme di prudenza del comportamento dell'antagonista. Quindi si richiede, oltre alla prova della responsabilità esclusiva dell'altro conducente, che nessuna colpa sia ravvisabile nel comportamento del conducente antagonista 4.

Ancora, la presunzione di cui al primo comma di questo articolo deve ritenersi superata non solo quando il preteso danneggiante abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza dalle modalità del fatto che non vi era, da parte sua, una reale possibilità di evitare l'incidente 5.

Dal che si evidenzia come allorché la fattispecie si sussume al comma 1 dell'articolo in parola gli effetti sono più gravosi di quelli presunti dal comma 2, soprattutto perché, secondo la prevalente giurisprudenza, per l'esonero dalla responsabilità è richiesta una prova più rigorosa di quella necessaria per superare la presunzione sussidiaria di eguale concorso nella collisione.

Per l'art. 154 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, i conducenti che intendono... immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio ovvero fermarsi devono:

a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio...

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