DECRETO 18 gennaio 2002 - Modifiche al decreto ministeriale 5 dicembre 2001, concernente le direttive ed il calendario per la limitazione alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2002

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; Viste le relative disposizioni attuative contenute nel regolamento di attuazione e di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 2001, con il quale sono state emanate ai prefetti le direttive ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2002; Considerato che, successivamente alla pubblicazione del richiamato decreto 5 dicembre 2001, sono state richieste da alcune prefetture puntualizzazioni e precisazioni sulla corretta interpretazione di alcune delle disposizioni in esso contenute; Ritenuta la opportunita' e necessita' di fornire le richieste puntualizzazioni e precisazioni anche al fine di una corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 5 dicembre 2001; Decreta

Art. 1.

Al decreto ministeriale 5 dicembre 2001, inerente direttive e calendario per la limitazione alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2002, sono apportate le seguenti modificazioni

  1. all'art. 1, comma 1, lettera i), e' aggiunto di seguito il periodo: "per la provincia di Udine il divieto si applica per i soli veicoli diretti in Austria"; b) all'art. 3, comma 2, e' aggiunto di seguito il seguente periodo: "Il divieto non trova applicazione per i veicoli di cui al presente comma che circolano scarichi, unicamente nel caso che tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata, purche' muniti di idonea documentazione attestante...

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