Caduta dal motociclo per attraversamento di pedone fuori dalle strisce pedonali

AutoreVittorio Santarsiere
Pagine293-294

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@1. Nozione.

La fattispecie al giudizio del Tribunale di Milano si discosta dall'id quod plerumque accidit, poiché normalmente, nell'infortunistica stradale, il pedone ha «la peggio». Questa volta il conducente del motociclo colliso subisce dei postumi permanenti in misura del 3% e la inabilità temporanea di 35 giorni al 75%. Questione invertita, dunque, per la quale non sono stati rinvenuti precedenti esaustivi, ma solo esigui riferimenti.

L'urto motociclo-pedone avvenne in un viale con doppia corsia di marcia fuori dal passo pedonale, ubicato, però, a meno di cento metri dal luogo dell'incidente, circostanza posta a carico della parte appiedata e sanzionata dai vigili urbani intervenuti.

Nel rito, la controversia è caratterizzata dalla domanda riconvenzionale posta dalla convenuta per la responsabilità dell'attore e la condanna di questo al risarcimento del danno di essa, da quantificare in causa. Mezzo processuale, certo, a garanzia della difesa del convenuto, ma, nella materia che ci occupa, abbinato ex lege n. 990/1969, art. 22, alle formalità della previa richiesta del risarcimento all'assicuratore con lettera raccomandata a.r. ed al decorso di sessanta giorni. Adempimento non effettuato, sicché il giudice ne dichiara preliminarmente l'improcedibilità.

Altri giudici affermano in materia di responsabilità civile per i danni da circolazione dei veicoli con obbligo di assicurazione il previo adempimento delle stesse formalità riguardo alla domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto, che assuma, a sua volta, la responsabilità dell'attore 1.

E, in una delle poche sentenze trovate circa la sostanza, si legge come qualora il pedone - che intenda attraversare la strada, là dove manchino le strisce pedonali - ometta di dare la precedenza ai veicoli, che sopraggiungano, e inizi ad attraversare distrattamente sia configurabile una concorrente responsabilità del conducente il veicolo, se risulti che questi abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata con le circostanze di tempo o luogo, né abbia rallentato o arrestato la marcia del veicolo. Nel caso all'esame della Cassazione fu accertato che la comparsa del pedone nella traiettoria di marcia del veicolo non era stata improvvisa ed imprevedibile. L'avvistamento del soggetto a piedi era avvenuto ad una distanza che avrebbe consentito la tempestiva adozione di misure idonee ad evitare l'investimento 2.

@2. Norme di legge.

In materia di comportamento dei pedoni, dispone l'art. 190, comma 2, del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 (c.s.) che essi, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sè o per altri.

Sotto la rubrica «Cause riconvenzionali» l'art. 36 c.p.c. sancisce che il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali dipendenti dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non eccedano la sua competenza per materia o per valore; altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti. E, a norma dell'art. 167 c.p.c., il convenuto deve proporre nella comparsa di risposta... le eventuali domande riconvenzionali a pena di decadenza...

Si ha riconvenzione, come nella fattispecie che ci occupa, quando il convenuto contrappone alla...

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