DECRETO 18 marzo 2005 - Disposizioni concernenti l'esecuzione in territorio italiano dell'attivita' di cabotaggio stradale di merci a titolo temporaneo

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 1 e 12 del regolamento (CEE) n. 3118/93 del 25 ottobre 1993, come modificato dal regolamento n. 484/2002 del 1° marzo 2002, che prevedono la possibilita' di effettuare, a titolo temporaneo, attivita' di cabotaggio stradale per autotrasporto di merci; Visto l'Accordo sullo spazio economico europeo del 2 maggio 1992, ratificato con legge n. 300 del 28 luglio 1993; Visto il trattato di adesione all'Unione europea di Cipro, Malta e Slovenia con i relativi atti di adesione, allegati, protocolli e dichiarazioni del 16 aprile 2003; Vista 1a comunicazione interpretativa della Commissione sul carattere temporaneo del cabotaggio stradale nel trasporto di merci, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C21/2005 del 26 gennaio 2005; Considerato l'interesse per l'Italia che l'attivita' di cabotaggio stradale si svolga sul proprio territorio senza distorsione della concorrenza tra le imprese esercenti l'attivita' di autotrasporto di merci per conto terzi; Considerata la necessita' di mettere a punto idonei strumenti di monitoraggio e controllo; Considerato che nella comunicazione interpretativa la commissione afferma al paragrafo 3.1.1. che «potrebbe essere accettabile un periodo di uno o due mesi, trascorso il quale le operazioni di cabotaggio su uno stesso territorio non sarebbero piu' permesse»; Rilevato che nella comunicazione interpretativa della commissione viene precisato che «in ogni caso, un'attivita' svolta da un trasportatore, non stabilito nello Stato ospitante, sul territorio di questo Stato e' considerata non autorizzata dal regolamento (CEE) n.

3118/93, se si tratta di un'attivita' permanente, esercitata in modo continuativo o regolare; o effettuata sistematicamente e non solo secondo le circostanze; o tale che il veicolo del trasportatore non stabilito nello Stato ospitante non lasci mai il territorio di questo Stato.»; Considerato, pertanto, che la fissazione, per lo svolgimento dell'attivita' di cabotaggio stradale di merci, di un numero totale di giorni, anche non consecutivi, non superiori a trenta nell'arco di un periodo di sessanta giorni consecutivi consente di evitare l'effettuazione in via permanente, continuativa, regolare e sistematica dell'attivita' di cabotaggio dando modo, comunque, all'impresa interessata di avere adeguati margini di flessibilita' per la sua organizzazione dell'attivita'; Ritenuta la necessita' di fissare disposizioni...

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