Brevi note in tema di querela di falso incidentale contro un verbale di accertamento di violazione del Codice della strada

AutoreLuca Ciardi
CaricaConsulente discipline stradali, Sciolze (TO)
Pagine658-661
658
giur
7-8/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
MERITO
Cantamessa, di qualche regolare manovra di sorpasso e della
successiva spontanea breve sosta nell’apposita piazzola.
I testi hanno escluso l’esecuzione di eventuali manovre
di sorpasso a destra (di altro veicolo), rilevando che il
traff‌ico veicolare era, al momento, talmente limitato da
non generare neppure l’esigenza di compiere manovre
irregolari di sorpasso.
Il teste Maffeis (uno dei due agenti verbalizzanti) ha
dichiarato di non ricordare nulla di quanto accadde nella
circostanza in cui venne predisposto il verbale oggetto di
querela e non ha quindi offerto alcun elemento idoneo a
generare dubbi circa l’attendibilità di quanto dichiarato
dagli altri due testimoni.
Il Collegio rileva, inoltre, che per concorde affermazione
dei primi due predetti testimoni, il Cantamessa fermò spon-
taneamente (cioè per proprie esigenze e prima del soprag-
giungere della pattuglia della Polizia Stradale), accostando-
si nella piazzola di sosta, il veicolo che stava conducendo.
Il fatto (non contestato) che la pattuglia dei due ver-
balizzanti sia giunta nella stessa piazzola qualche minuto
dopo, consente di escludere che il veicolo della Polizia
stesse seguendo a breve distanza la BMW condotta dal
Cantamessa.
Detta circostanza genera un fondato dubbio circa la
correttezza di quanto percepito dagli agenti nei minuti
immediatamente precedenti la sosta: la distanza esistente
tra il veicolo del Cantamessa e l’autovettura della Polizia
determinò quindi, anche in ragione della diff‌icoltà di
identif‌icare e riconoscere uno specif‌ico veicolo in orario
notturno, l’eerore posto a fondamento della contestazione
di cui al verbale oggetto di causa.
3. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle
spese di lite, infatti:
- non vi è contestazione in merito al fatto che il Canta-
messa stesse viaggiando “...a velocità non commisurata in re-
lazione alle ore notturne...” (come da verbale n. 482873/Z);
- la predetta velocità e le ripetute manovre di sorpasso
eseguite dall’attore furono la verosimile causa dell’errore
di percezione identif‌icativa nel quale incorsero i verbaliz-
zanti. (Omissis)
BREVI NOTE IN TEMA
DI QUERELA DI FALSO
INCIDENTALE CONTRO UN
VERBALE DI ACCERTAMENTO
DI VIOLAZIONE DEL CODICE
di Luca Ciardi (*)
La sentenza in commento fornisce lo spunto per ripren-
dere, sul piano della concretezza, un concetto già espresso
in occasione d’un precedente intervento nel quale si è af-
frontato il rapporto tra la disciplina nazionale delle san-
zioni amministrative con il Diritto dell’Unione Europea,
ed, in particolare, con la giurisprudenza della Corte EDU.
E ciò in quanto è un dato – ahimè – della comune espe-
rienza il fatto che le sanzioni amministrative siano trattate,
dalla stragrande maggioranza degli operatori del Diritto,
siano essi giudici o avvocati, come “f‌iglie d’un Dio minore”,
tanto che sono rarissime le facoltà universitarie ove tale ma-
teria venga discussa e trattata in apposito corso di laurea.
Ciò sarà senz’altro dovuto – ed, in parte, giustif‌icato
– dal fatto che la “fetta” più grande del relativo contenzio-
so riguarda violazioni del codice della strada, alle quali,
generalmente, conseguono sanzioni, per lo più di natura
pecuniaria, tutto sommato modeste, e che, conseguen-
temente e comprensibilmente, rendono la materia poco
appetibile, se non altro da parte dell’avvocatura.
Altrettanto non si dovrebbe dire, quanto a comprensibi-
lità dello scarso interesse per la materia, da parte di colo-
ro i quali, in ogni ordine e grado, sono chiamati a dirimere
tali controversie, poiché, a prescindere dal valore della
causa, ciò che, invero, entra comunque pesantemente in
gioco, è il rapporto tra il cittadino e le istituzioni coinvol-
te, sia direttamente (ossia la Pubblica Amministrazione e
la Magistratura), sia indirettamente (ossia il Legislatore,
che ha dettato le regole del processo).
A ben vedere, quindi, ciò che entra in gioco è la credi-
bilità stessa dello Stato, allorquando questo esercita quel-
l’azione punitiva, sacrosanta se ed in quanto espressione
d’una volontà di far rispettare regole senza le quali torne-
rebbe a valere la “legge della giungla” e/o “del più forte”.
Giova ricordare che il cittadino che esce “beffato” da un
processo, ove si discute dell’applicabilità d’una sanzione a suo
carico, vedrà inevitabilmente attenuato il suo senso della le-
galità, ed il fenomeno si renderà tanto più pericoloso, quanto
più risulterà numericamente e qualitativamente esteso.
E se è vero che, nell’attuale panorama di crisi globale,
l’Italiano medio si sente già normalmente beffato tanto
dal Legislatore (ossia dal “politico”), quanto dalla Pub-
blica Amministrazione (con particolare riferimento alla
sua classe dirigente), allora non dovrebbe essere diff‌icile
comprendere il motivo per il quale i rappresentanti del
“terzo baluardo” dello Stato dovrebbero porre una parti-
colare attenzione allorquando dirimono una controversia
tra un soggetto che si sente “vessato” e quello che viene
percepito come il suo “vessatore”.
Perché se una decisione ingiusta, e, quindi, sbagliata, vie-
ne sempre e comunque accolta quanto meno con increduli-
tà, stupore, delusione e rincrescimento, ma può pur tuttavia
farsi rientrare nella casistica degli “errori umani”, quando
i contendenti sono il cittadino e la pubblica amministra-

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