Brevi note in tema di «giudicato progressivo»

AutoreDaniela Chinnici
Pagine235-237

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@1. Giudicato progressivo

È, ormai, pacifica in giurisprudenza, a seguito delle numerose decisioni della Suprema Corte, anche a sezioni unite, l'ammissibilità della formazione progressiva del giudicato (il cosiddetto giudicato parziale): il giudicato può, cioè, formarsi relativamente a parti della sentenza che abbiano una loro autonomia giuridico-concettuale, ancorché per altre parti penda giudizio per essere stata la stessa sentenza impugnata solo in relazione ad alcuni punti ovvero annullata dalla Corte di cassazione parzialmente con rinvio 1. Numerose, in particolare, le decisioni nelle quali si riconosce autorità di giudicato alle statuizioni che affermano la responsabilità dell'imputato sul punto ovvero di inammissibilità della stessa 2.

Il dato letterale a sostegno della configurazione di un giudicato parziale si rinviene nel disposto dell'art. 624 c.p.p. secondo cui «se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata»; la Corte di cassazione dichiara inoltre, su istanza di parte o ex officio, «quando occorre, quali parti della sentenza diventano irrevocabili»: pertanto, le parti della sentenza che acquistano autorità di cosa giudicata non possono più essere oggetto di impugnazione, eccettuata la possibilità di revisione - per la natura straordinaria di tale mezzo di impugnazione - divenendo, ai sensi del disposto di cui all'art. 648 c.p.p., irrevocabili. Né può ritenersi valido argomento di confutazione della tesi che configura la formazione del giudicato parziale il fatto che la sentenza non è eseguibile fintantoché tutti i capi o punti della stessa siano divenuti irrevocabili. La coincidenza che, spesso, nella prassi applicativa, si verifica tra irrevocabilità ed esecutorietà della sentenza nulla toglie alla distinzione teorica tra i due concetti. Infatti, puntualizza la giurisprudenza «una cosa è la possibilità dell'attuazione delle definitive decisioni contenute in una sentenza, ed altra cosa, ben diversa, è la irrevocabilità della pronuncia in relazione allo sviluppo del rapporto processuale» 3.

Ne consegue che il giudice di rinvio, in caso di annullamento parziale, non potrà essere investito della cognitio di tutte le statuizioni della sentenza. In particolare, se l'oggetto del nuovo giudizio riguardi statuizioni diverse dall'accertamento del fatto-reato e della responsabilità dell'imputato, la pronuncia di condanna diviene irrevocabile. A nulla rileva che il giudizio sulla pena ovvero quello ex art. 133 c.p. debba essere ancora cristallizzato: il giudizio sulla responsabilità, se non oggetto di impugnazione, non può più essere ridiscusso da parte del nuovo giudice; in caso contrario si incorrerebbe nel divieto di bis in idem, «avendo acquisito la pronuncia di condanna autorità di cosa giudicata ed essendo divenuta irrevocabile» 4.

La giurisprudenza più recente, come si è detto, avvalora, ormai pacificamente, tale impostazione.

Il fenomeno viene indicato indifferentemente coi termini di giudicato «progressivo» o «parziale»: il giudicato progressivo coinciderebbe, in sostanza, col giudicato parziale. La variante lessicale ci sembra, tuttavia, che colga nel segno allorché si vogliano sottolineare due diversi aspetti del fenomeno: il termine «giudicato parziale» può attagliarsi, infatti, alla decisione già pronunciata, e quindi alla «verità storica» ricostruita e cristallizzata nel decisum; l'altro, «giudicato progressivo», esprime piuttosto un concetto strettamente legato all'iter processuale: guarda, cioè, alla res iudicata attraverso il percorso processuale, il quale, nel dirigersi verso l'accertamento del fatto, la responsabilità dell'autore e la punibilità dello stesso riduce progressivamente lo spazio del thema decidendum. Il termine «giudicato progressivo» sembra, quindi, idoneo ad indicare gli esiti intermedi del processo concepito, come strumento di conoscenza o, se si preferisce, di ricostruzione di fatti storici la quale, tuttavia, può cogliersi non tout court ma in progressione: scandita cioè, per fasi e gradi, da una serie di norme che prevedono limitazioni, vincoli e passaggi necessari per gli esiti intermedi e finale del processo.

In particolare, quando la sentenza di primo grado venga, a seguito di ricorso per cassazione, annullata con rinvio, e oggetto del novum indicium che si intende devolvere al giudice di rinvio, sia solo il punto relativo alla pena irrogata, in ipotesi di reato continuato, si determina non già una totale impasse cognitiva, in attesa dell'esito finale, ma, soltanto, una situazione endoprocessuale che va a configurare una preclusione della regiudicata relativa all'accertamento del reato ed alla conseguente responsabilità dell'imputato, ferma restando la possibilità di ridiscutere la pena da erogare. In tali casi «ci si trova in presenza di capi di sentenza divenuti definitivi perché, in forza della sentenza della Corte di cassazione si tratta esclusivamente di determinare la residua pena da applicare per la continuazione [...]. Ma per il capo in ordine al quale è stata determinata la pena base si è in presenza di una statuizione divenuta irrevocabile, e, come tale eseguibile, per la parte non in contestazione; senza alcuna possibilità che la decisione del giudice del rinvio possa interferire sull'assetto così determinato dalla sentenza della Suprema Corte» 5.

È proprio con riferimento alla distinzione concettuale tra reato e punibilità che può agevolmente delinearsi la figura del giudicato progressivo: possono, infatti, intervenire in momenti distinti l'accertamento della colpevolezza e l'irrogazione della pena, proprio perché questa non è elemento costitutivo del reato. Da ciò consegue, per una parte maggioritaria - e più recente - della giurisprudenza, la possibilità di applicare cause estintive del reato nonché della punibilità, sull'asserto che, nonostante l'avvenuto accertamento della responsabilità dell'autore del fatto criminoso, non si è ancora in presenza di «una definitività decisoria che, ponendo fine all'iter processuale su tale parte, crei una barriera invalicabile all'applicazione di cause estintive del reato», intervenute in un momento successivo a quello in cui il giudicato parziale si sia formato. Infatti, ancora difetta «l'esaustività di una determinata posizione processuale per il permanere del residuo potere del giudice di conoscere in ordine alla determinazione della pena da erogare» 6. Ne discende che, «nel caso di impugnazione dell'imputato su punti della decisione diversi da quello concernente l'affermazione della responsabilità non si forma, con riguardo a quest'ultimo, il giudicato (a differenza di quanto avviene nel caso di annullamento con rinvio, sempre riguardante punti non attinenti alla responsabilità), ma si dà luogo sol-Page 236 tanto ad una "preclusione" di ordine processuale, la quale impedisce la proposizione di questioni non dedotte, lasciando per altro libero campo alla produzione degli effetti di eventuali cause sopravvenute di estinzione del reato» 7. Un opposto orientamento ritiene, invece, che «non sarebbe conforme a giustizia che l'imputato si avvantaggiasse dell'estinzione per prescrizione del reato in ordine al quale è già stato irretrattabilmente giudicato colpevole, solo perché è ancora sub iudice l'entità del trattamento sanzionatorio» 8. Infatti, considerato che la sentenza irrevocabile «conclude un iter processuale attraverso il quale si riduce progressivamente il thema decidendum, con le questioni interne già definite ovvero non impugnate, in direzione dell'accertamento del fatto della responsabilità...

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