Brevi note in tema di danno estetico

AutorePaolo Minucci
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Il tribunale, nella sentenza in parola, a prescindere dalla percentuale di postumi risultante dall'elaborato del Ctu (che è valso a descrivere la valenza «statica» del danno biologico), ha apprezzato e valutato quelle complicanze che i reliquati, peraltro lievi, implicheranno per la lesa alla luce della natura, dell'entità e, soprattutto, della localizzazione delle lesioni subite.

Si tratta sempre di danno biologico, ma considerato dal punto di vista c.d. «dinamico» dello stesso. A tal fine, il giudice ha evidentemente tenuto conto della maggiore incidenza dei postumi sul piano dei rapporti sociali, interpersonali ed affettivi. La danneggiata, nel caso in esame, presentava una doppia cicatrice sulla gamba con due ridotte ma antiestetiche aree discromiche (rispettivamente di circa 3 cm. e di circa 1 cm.), precisamente descritte, ma non valutate, dall'ausiliario del giudice.

Questi postumi, rientranti pur sempre nell'ambito del danno biologico, in danno di un soggetto giovane e nubile come la predetta, sono stati giustamente apprezzati ed autonomamente valutati dal punto di vista economico da parte del tribunale.

Se, da un lato, è vero che la normativa di cui alla L. 57/2001, all'art. 5, quarto comma, sottolinea che nella liquidazione del danno può essere tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato per risarcire «ulteriormente» il danno biologico, è anche vero, dall'altro lato, che tale orientamento si innesta perfettamente nell'impianto ermeneutico eretto dalla Suprema Corte che, in particolare nei casi di danni estetici, è stata concorde nell'affermare la plusvalenza di questi rispetto alla più ampia categoria del danno alla salute nella quale sono ricompresi. Già nella sentenza Cass. civ. 8 maggio 1998, n. 4677, in questa Rivista 1998, 756, si è, infatti, sottolineato che nella liquidazione del danno biologico deve tenersi adeguato conto della menomazione estetica «attraverso una idonea personalizzazione del parametro monetario di base adottato per il risarcimento» (conformi, Cass. n. 8286/1996 in Arch. civ. 1997, 276 e Cass. n. 3635/1997, in Resp. civ. 1998, 435). Ancora, Cass. n. 256/1999, in Arch. civ. 1999, 1338, ha precisato che il danno estetico, pur non essendo concettualmente diverso dal danno alla salute, costituisce un ulteriore risvolto pregiudizievole di cui si deve tener conto in...

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