Brevi Note Sulla Convocazione In Assemblea Del Conduttore, Sul Suo Diritto Di Voto, Sull'Esercizio Di Tale Diritto E Sul Diritto Ad Impugnare La Delibera

AutorePier Paolo Capponi
Pagine179-183
179
dott
RIFORMA DEL CONDOMINIO
Arch. loc. cond. e imm. 2/2017
BREVI NOTE
SULLA CONVOCAZIONE
IN ASSEMBLEA
DEL CONDUTTORE,
SUL SUO DIRITTO DI VOTO,
SULL’ESERCIZIO DI TALE
DIRITTO E SUL DIRITTO
AD IMPUGNARE LA DELIBERA
di Pier Paolo Capponi
SOMMARIO
1.. Norme in vigore prima della c.d. riforma del condominio.
2. Norme attualmente in vigore. 3. Principale giurisprudenza
ante riforma, a mio parere ancora applicabile. 4. L’avviso di
convocazione. 5. L’esercizio del diritto di voto. 6. L’assemblea
dei conduttori. 7. Il diritto di impugnare.
1.. Norme in vigore prima della c.d. riforma del condo-
minio
- Art. 10 L. 392/1978 (Partecipazione del conduttore
all’assemblea dei condomini)
1. Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprie-
tario dell’appartamento locatogli, nelle delibere dell’as-
semblea condominiale relative alle spese e alle modalità
di gestione dei servizi di riscaldamento e di condiziona-
mento d’aria.
2. Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di
voto, sulle delibere relative alla modif‌icazione degli altri
servizi comuni.
3. La disciplina di cui al primo comma si applica an-
che qualora si tratti di edif‌icio non in condominio. In tale
ipotesi i conduttori si riuniscono in apposita assemblea
convocati dal proprietario dell’edif‌icio o da almeno tre
conduttori.
4. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
del codice civile sull’assemblea dei condomini.
- Art. 1136, sesto comma, c.c.
L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti
i condomini sono stati invitati alla riunione.
- Art. 66, terzo comma, disp. att. c.c.
L’avviso di convocazione deve essere comunicato ai
condomini almeno cinque giorni prima della data f‌issata
per l’adunanza.
2. Norme attualmente in vigore
- Art. 10 L. 392/1978 (Partecipazione del conduttore
all’assemblea dei condomini) L’articolo è rimasto immutato
- Art.1136, sesto comma, c.c. (l’articolo è stato sosti-
tuito)
L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti
gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati
- Art. 66, terzo comma, disp. att. c.c. (l’articolo è stato
sostituito)
In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione
degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annul-
labile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei
dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
3. Principale giurisprudenza ante riforma, a mio parere
ancora applicabile
“L’art. 10 della L. 27 luglio 1978, n. 392 che ribaden-
do sostanzialmente la disciplina già introdotta dall’art. 6
della L. 22 dicembre 1973, n. 841, prevede con norma ecce-
zionale, un’ipotesi di sostituzione legale del conduttore al
proprietario nelle assemblee dei condòmini convocate per
deliberare sulle spese e modalità di gestione dei servizi di
riscaldamento e di condizionamento d’aria, non ha com-
portato modif‌icazioni al disposto dell’art. 66 att. c.c., che
disciplina la comunicazione dell’avviso di convocazione
dell’assemblea dei condòmini, con la conseguenza che tale
avviso deve essere comunicato al proprietario e non anche
al conduttore dell’appartamento, restando solo lo stesso
proprietario tenuto ad informare il conduttore dell’avviso
di convocazione ricevuto dall’amministratore, senza che le
conseguenze della mancata convocazione del conduttore
possano farsi ricadere sul condominio, che rimane estra-
neo al rapporto di locazione”. (Cass. n. 4802/1992)
“L’art. 10, L. n. 392/1978 non ha comportato modif‌ica-
zioni al disposto dell’art. 66 delle disposizioni per l’attua-
zione del codice civile, che disciplina la comunicazione
dell’avviso di convocazione dell’assemblea dei condòmini,
con la conseguenza che tale avviso deve essere comuni-
cato al proprietario e non anche al conduttore dell’appar-
tamento, restando solo lo stesso proprietario tenuto ad
informare il conduttore dell’avviso di convocazione rice-
vuto dall’amministratore, senza che le conseguenze della
mancata convocazione del conduttore possano farsi rica-
dere sul condominio, che rimane estraneo al rapporto di
locazione”. (Corte app. Genova, n. 419/1996)
“L’art. 10 L. 27 luglio 1978 n. 392 il quale attribuisce
al conduttore il diritto di votare in luogo del proprietario
nelle assemblee condominiali aventi ad oggetto l’approva-
zione delle spese e delle modalità di gestione dei servizi di
riscaldamento e di condizionamento d’aria e di intervenire
senza diritto di voto sulle delibere relative alla modif‌icazio-
ne di servizi comuni, riconosce implicitamente con il rin-
vio alle disposizioni del codice civile concernenti l’assem-
blea dei condòmini, il diritto dell’inquilino di impugnare
le deliberazioni viziate, sempreché abbiano ad oggetto le
spese e le modalità di gestione dei servizi di riscaldamento
e di condizionamento d’aria”. (Cass. n. 8755/1993)
Ritengo che la giurisprudenza sopra richiamata, se-
condo la quale, anche nel caso in cui si debba deliberare
“sulle spese e sulle modalità di gestione dei servizi di ri-
scaldamento e di condizionamento”, non c’è l’obbligo per

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