Brevi note in tema di responsabilità dell'ente gestore di un'autostrada per omessa predisposizione di guard-rail

AutoreMichele D'Avirro
Pagine1030-1034
1030
giur
12/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
È, altrettanto, evidente che tale costante percepibilità della
localizzazione del bene non ostacola che nel luogo medesimo
siano consumati su di esso atti illeciti, consistenti, come nel
caso in esame, nella forzatura del congegno di apertura, del
congegno di accensione del veicolo e nella sua asportazione.
Successivamente a questi atti, la def‌initiva perdita del
bene è stata evitata, grazie al ritrovamento dell’auto sul
luogo rilevato e indicato dal sistema satellitare.
Questa percezione continua e diretta della localizza-
zione del bene non ha quindi evitato la sottrazione e il
contestuale illecito impossessamento del veicolo, ma il
suo recupero, a consumazione del furto avvenuta.
Questa funzione recuperatoria del sistema di rileva-
mento satellitare necessariamente ridimensiona la sua
funzione protettiva, nel senso che essa non determina
un rapporto reale, attraverso una sorveglianza realizzata
dall’incaricato del proprietario, idonea a impedire lo svol-
gimento e il completamento di azione di sottrazione e tra-
slazione del bene da un patrimonio a un altro.
La sua funzione non è, quindi, quella di escludere
l’aff‌idamento del bene al sentimento collettivo di onestà
e di rispetto per la proprietà altrui e di sostituirlo con la
custodia delegata alla tecnologia satellitare.
Il sistema di rilievo ha solo la capacità di porre rimedio,
in maniera celere e con risultato probabilmente positivo,
all’azione di chi questa etica non la vive come guida nei
propri comportamenti.
Nel caso in esame, quindi, nonostante l’antifurto satel-
litare, sussiste l’aggravante ex articolo 625, n. 7 c.p..
5. Dal rigetto del ricorso deriva, inf‌ine, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
corte dI cassazIone penale
sez. Iv, 3 agosto 2011, n. 30862 (*)
(ud. 17 gIugno 2011)
pres. galbIatI – est. pIccIallI – p.m. delehaye (dIff.) – rIc. gIulIanellI ed
altrI
Responsabilità da sinistri stradali y Responsa-
bilità dell’ente gestore o proprietario della strada
y Accertamento della responsabilità “oltre ogni ra-
gionevole dubbio” y Ipotesi alternativa y Esclusione
della responsabilità y Condizioni.
. La condanna al di là di ogni ragionevole dubbio implica,
in caso di prospettazione di un’alternativa ricostruzione
dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma
dell’ipotesi ricostruttiva accolta, in modo da far risulta-
re la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa
ipotesi alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi
su un’ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile.
(Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la motivazione
del giudice di merito che, in relazione ad un incidente
stradale con decesso a seguito del quale erano stati trat-
ti a giudizio i responsabili della società autostradale di
gestione della strada teatro del fatto, avevano ritenuto
dubbia la circostanza che la presenza di una barriera
guard-rail “a norma” avrebbe evitato gli eventi mortali
e, pertanto, non provata la sussistenza del nesso di cau-
salità tra le omissioni ascrivibili agli imputati e gli eventi
stessi). (c.p., art. 589; c.p.p., art. 533) (1)
(*) La sentenza in epigrafe è già stata pubblicata in questa Rivista
2012, 347. Se ne ripubblica solamente la massima con nota di M. D’Avi r r o .
brevI note In tema
dI responsabIlItà
dell’ente gestore
dI un’autostrada per
omessa predIsposIzIone
dI guard-raIl
di Michele D’Avirro (*)
Il Fatto
La vicenda oggetto della pronuncia della Suprema
Corte riguarda un incidente stradale, a seguito del quale
erano stati tratti in giudizio, per rispondere del reato di cui
all’art. 589 c.p., i responsabili della società che gestiva la
tratta autostradale sulla quale si era verif‌icato il sinistro.
L’addebito agli imputati per omicidio colposo veniva
articolato, prospettando l’omessa predisposizione da parte
degli stessi di idonei sistemi di sicurezza, atti ad impedire,
ad un veicolo autoarticolato, il salto del guard rail e, con-
seguentemente, l’invasione della carreggiata nell’opposto
senso di marcia. In particolare, era contestata l’omessa
adozione di un guard-rail di materiale ed altezza idonei
a contenere impatti d’urto simili a quelli del sinistro trat-
tato.
Sia il primo che il secondo giudice di merito escludeva-
no la fondatezza degli addebiti colposi a carico dei titolari
della posizione di garanzia, ritenendo dubbia la circostan-
za che la presenza di una barriera guard-rail, conforme
alle prescrizione di legge, avrebbe evitato gli eventi mor-
tali. Più precisamente, era giudicata come non provata, al
di là di ogni ragionevole dubbio, la sussistenza del nesso
di causalità tra le omissioni ascrivibili agli imputati e gli
eventi stessi.
La Suprema Corte, nella decisione in commento, riget-
tava i ricorsi delle parti civili costituite e confermava i due
gradi di giudizio precedenti, affermando il permanere di
“una insuperabile incertezza sulla ricorrenza della inci-
dentalità causale tra le omissioni contestate e gli eventi
letali”.

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