Brevi appunti sul regime delle spese relativo al procedimento esecutivo per rilascio

AutoreAldo Carrato
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Nella procedura esecutiva per rilascio - così come in quella per consegna di beni mobili - è previsto un sistema di liquidazione delle spese sopportate per le relative attività ad opera del giudice dell'esecuzione.

È risultata molto discussa in dottrina e in giurisprudenza l'interpretazione del dato normativo che lo disciplina, peraltro estremamente succinto, trasparente dall'art. 611 del codice di rito.

Il punto maggiormente controverso è consistito nella individuazione della natura giuridica del decreto, costituente titolo esecutivo, emanabile dal predetto giudice, e dell'oggetto dell'ambito delle spese con esso in concreto liquidabili.

In particolare, ad avviso di determinati indirizzi giurisprudenziali, il decreto in questione - che dovrebbe porre riferimento alla specifica di tutte le spese anticipate dalla parte istante che viene stilata dall'ufficiale giudiziario al termine delle complessive attività esecutive (cfr. il comma 1 del cit. art. 611) - investirebbe soltanto le c.d. spese vive o borsuali incontrate dall'esecutante; secondo altri orientamenti tale provvedimento - con il quale sarebbe possibile addivenire alla quantificazione anche delle spese relative alla rappresentanza tecnica di cui ha usufruito l'esecutante - avrebbe una conformazione monitoria, come tale impugnabile nelle forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi allo stesso giudice, in sede cognitiva, che ha emesso il decreto 1; sulla scorta di una diversa interpretazione il decreto potrebbe rivestire una doppia natura, a seconda che riguardi le sole spese vive o i diritti e i compensi riconosciuti per la procedura esecutiva 2.

Proprio in virtù del contrasto venutosi a determinare anche all'interno della stessa giurisprudenza di legittimità, la Cassazione è intervenuta sul problema con una pronuncia a Sezioni unite nel 1996 3, mediante la quale ha chiarito che, in effetti, il regime di liquidazione stabilito dalla norma in discorso afferisce propriamente alle spese borsuali anticipate e non anche a quelle relative alla rappresentanza tecnica.

Anzi, con la stessa decisione, il giudice della nomofilachia si è spinto oltre, precisando che, nell'alveo delle spese vive, non vanno annoverate quelle inerenti all'intimazione del precetto che, riguardando un atto anteriore all'effettivo inizio dell'esecuzione in forma specifica per rilascio (od anche per consegna), sono ontologicamente distinte da queste. Da tanto, con la medesima statuizione, il Supremo...

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