Brevi appunti sull’archiviazione dei reati contro la P.A.

AutoreLuigi Favino
Pagine267-268

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1. Denuncianti e parti offese nel procedimento di archiviazione

La difficoltà che a volte si incontra nel distinguere gli interessi della parte offesa, da quelli del denunciante, in un processo per reati contro la pubblica amministrazione, ci ha indotti all’indagine - qui di seguito pubblicata - sul bene giuridico offeso, che fa parte delle pregiudizialità del procedimento appena iniziato e che talvolta conduce a ritenere la sussistenza di un’altra parte offesa accanto a quella usuale dell’indagato.

Il denunciante è portatore di un interesse processuale mediato e riflesso e come tale si distingue dalla rituale parte offesa che rimane pur sempre l’unico titolare del bene giuridico leso al reato e che per tale sua qualità, può proporre opposizione alla richiesta preistruttoria di archiviazione.1

Più specificatamente, in tema di abuso di ufficio, nel caso in cui il reato si realizzi attraverso il conferimento di un ingiusto vantaggio il Giudice non è tenuto a disporre l’archiviazione con la fissazione dell’udienza, a seguito dell’opposizione del denunciante, potendo più semplicemente provvedere “de plano” in quanto in capo al denunciante medesimo difetterebbe il requisito legittimante della qualità di persona offesa, essendo l’interesse tutelato solo quello della P.A. nei tre noti requisiti del “buon andamento” “dell’imparzialità” e della “trasparenza”, in quanto posti in pericolo dal comportamento dei pubblici ufficiali.2

In sostanza la qualità di parte offesa spetta soltanto alla pubblica amministrazione e non anche al privato, ove la condotta dell’indagato di abuso si fosse esplicata con l’attribuzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale. Se invece si fosse realizzata con finalità di danno, specie in reati plurioffensivi, anche il privato danneggiato assumerebbe la qualità di parte offesa assieme alla pubblica amministrazione, ed avendo così diritto a ricevere l’avviso per l’eventuale opposizione 3, così come anche nell’ipotesi di omissione ex art. 328, primo comma, c.p.., dove può verificarsi il caso di un danneggiato da un comportamento omissivo del pubblico ufficiale e contemporaneamente la violazione del principio ex art. 97 Cost., del già visto “buon andamento della P.A.” 4 nella quale coesiste l’interesse alla tutela da ogni reato di evento e di danno.5

Più in particolare poi, sussisterebbe un analogo interesse dello Stato alla corretta amministrazione della giustizia, allorché, ad esempio per violazione dell’art. 381, 1 comma, c.p. 6 un unico avvocato assista parti contrarie in posizioni incompatibili tra loro laddove è prevalente per prassi un interesse del privato su quello pubblico.

Altrettanto può dirsi per il reato di calunnia, laddove i casi di archiviazione sono frequenti per insussistenza dell’elemento soggettivo, rilevabile solo nell’ipotesi dell’esatta corrispondenza tra il mancato momento rappresentativo (sicura conoscenza della non colpevolezza dell’imputato) e momento volitivo (intenzionalità dell’incolpazione).

In ognuno di questi casi tuttavia, il danneggiato denunciante o no che sia, per qualsiasi tipologia di reato potrà sempre costituirsi parte civile subito dopo la fase delle indagini.

2. Accenni sul danno patrimoniale e morale

Come è noto, a seguito della nuova formulazione la fattispecie di cui all’art. 323 c.p. 7 può concretizzarsi solo in presenza di violazione di norme o regolamenti, ma anche per violazione del dovere di astenersi nei casi previsti per interessi personali e per altri casi.

Di conseguenza, ogni condotta del pubblico ufficiale che consista nell’adozione di provvedimenti amministrativi illegittimi od invalidi soprattutto per eccesso di potere, esula dall’ambito della fattispecie perché altrimenti si verificherebbe una violazione della discrezionalità...

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