DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 ottobre 2011, n. 250 - LR 4/2005 art. 12 ter. Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2009, n. 191 (Regolamento concernente le modalita' per lo smobilizzo dei crediti da parte delle banche, nonche' le modalita' e le condizioni per la concessione da parte del Fondo regionale smobilizzo crediti di finanziamenti a breve e medio termine alle piccole e alle microimprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, aventi sede o unita' produttiva nel territorio regionale).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 45 del 9 novembre 2011) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici);

Visto in particolare l'art. 14, comma 11, della sopra citata legge regionale 11/2009, il quale, tra l'altro, inserisce l'art.

12-ter della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004), recante misure a favore dello smobilizzo dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione e delle medie e grandi imprese da parte delle microimprese e delle piccole imprese aventi sede o unita' produttiva nel territorio regionale;

Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 2 (Modifiche alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo e alla legge regionale n. 4/2005 recante interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia), con particolare riferimento all'art. 11, comma 1;

Visto il 'regolamento concernente le modalita' per lo smobilizzo dei crediti da parte delle banche, nonche' le modalita' e le condizioni per la concessione da parte del Fondo regionale smobilizzo crediti di finanziamenti a breve e medio termine alle piccole e alle microimprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, aventi sede o unita' produttiva nel territorio regionale, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 9 luglio 2009, n.

191/Pres., ai sensi del summenzionato art. 12-ter, commi 9 e 12, della legge regionale n. 4/2005', e successive modifiche, nel prosieguo denominato 'il regolamento';

Visto in particolare l'art. 6, comma 6, del regolamento, il quale prevede che l'ammontare degli impegni del Fondo per la concessione di finanziamenti riferiti ai crediti di cui al comma 2, lettere b) dell'articolo medesimo, ossia i finanziamenti nel caso in cui la Banca emittente valuti il credito non smobilizzabile, ed i finanziamenti riferiti ai crediti di cui al comma 3, lettera a), ossia i crediti vantati dalle imprese richiedenti verso le imprese e le Pubblica amministrazioni...

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