Bonifica e tutela del suolo nella Regione Umbria alla luce della evoluzione dell’ordinamento

AutoreStefano Villamena
Pagine579-581

Page 579

Il processo di sensibilizzazione della Regione (e dei suoi vertici politici) in tema di bonifica dovrebbe partire dall’etimo del termine che, dal latino “bonum facere”, significa operare secondo efficienza ed economicità, ossia “fare bene”.

  1. Come noto, nella Regione Umbria la legge regionale n. 30/2004 disciplina la materia. Come è altrettanto noto tale legge attribuisce amplissimo spazio ai Consorzi di bonifica - o, in alternativa, e in misura più ristretta, alle Comunità montane - sia nella specifica attività di bonifica sia nella contigua materia «difesa del suolo». Che l’attività di bonifica comprenda nella sua sfera anche la difesa del suolo (nonché la tutela idrogeologica) emerge con nitidezza fin dal primo articolo della legge regionale in parola, a tenore del quale la Regione Umbria «... organizza la bonifica ... per garantire la sicurezza idraulica e la manutenzione del territorio, ... la conservazione e la difesa del suolo ...».

  2. Basta altresì una rapida lettura di tale legge per accorgersi degli spazi assai ridotti lasciati agli “altri” soggetti pubblici in tali materie, specialmente a Province e Comuni1. Tuttavia, è bene rimarcare che l’articolo 1 della legge citata stabilisce che la Regione è tenuta alla organizzazione dalla materia «bonifica» (nonché «difesa del suolo») «nel rispetto della normativa comunitaria e dei principi fondamentali della legge dello Stato».

    In situazioni ordinarie di invarianza legislativa nazionale, il richiamo ai parametri indicati risulta essere il più delle volte come un fatto scontato, quasi ridondante. Cionostante se si ragiona tenendo conto dei fatti (normativi e non) succeduti a più di sei anni dalla approvazione delle legge regionale umbra, ci si accorge che essa meriterebbe una seria e approfondita riconsiderazione per la ragione che è profondamente cambiato lo scenario in cui la legge stessa essa era nata: per ciò se ne impone una sua verifica onde stabilire se essa richieda di essere aggiornata ai nuovi principi posti successivamente all’approvazione della stessa.

  3. Ma, prima di affrontare il profilo testé richiamato, è necessario precisare che la legge regionale più volte citata è stata modificata. Tuttavia la modifica (intervenuta nel 2008) non ha interessato l’adeguamento della normativa regionale ai principi che progressivamente andavano delineandosi nell’ordinamento (vedi dopo), bensì il diverso e controverso profilo relativo alla determinazione del beneficio prodotto dall’attività di bonifica. A seguito della riforma del 2008 citata si stabilisce (art. 20) che «Il beneficio di bonifica consiste nel vantaggio tratto dall’immobile per interventi di bonifica sul territorio, sia a titolo di incremento che di conservazione del relativo valore, e può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili». Da tale nuova formulazione, è appena il caso di precisarlo, si potrebbe dedurre che la bonifica sia diventata una componente generalizzata dell’assetto territoriale, per la semplice ragione che il beneficio, dopo la modifica in parola, non è più diretto e specifico, cioè non riguarda più soltanto talune categorie di soggetti ben determinati, ragion per cui le spese relative dovrebbero far capo al servizio pubblico di salvaguardia e uso delle risorse naturali e come tali andrebbero poste a carico dell’intera collettività e non dei soli proprietari di immobili. In buona sostanza la conseguenza di tutto ciò sarebbe che la contribuzione consortile dovrebbe essere trasformata in fiscalità generale e - a rigore - i consorzi perderebbero la loro stessa ragion d’essere, con l’assunzione delle relative funzioni da parte delle province o della Regione.

  4. Riprendendo ora il filo del discorso, la legge regionale del 2004 deve (o dovrà comunque) tener conto di quanto accaduto successivamente. E ciò costituisce una spinta (anzitutto politica) alla relativa modifica della disciplina regionale.

  5. Una prima spinta in tal senso è rappresentata dalla approvazione, avvenuta nel 2006, del Codice dell’ambiente2. Questo importante provvedimento3 - mettendo in risalto il fatto, già richiamato in precedenza, che la difesa del suolo ha importanti ricadute anche sulla bonifica - stabilisce che la «difesa del suolo» è propriamente «il complesso delle azioni ed attività riferibili alla tutela e salvaguardia del territorio...

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