Una sentenza in materia di bonifica che dimentica l'insegnamento della cassazione

AutoreMarco Bertoncini
Pagine434-435

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La sentenza che qui si commenta disattende i principi con chiarezza perspicua fissati dalla Cass., S.U., in tema di vantaggio recato all'immobile dalle opere di bonifica, vantaggio che solo motiva l'applicazione del contributo di bonifica.

Il vantaggio, come individuato dalla Cass., S.U., 14 ottobre 1996, n. 8957, deve essere ´di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull'immobile soggetto a contribuzioneª. Il beneficio da valutarsi non dev'essere ´complessivoª, derivante cioè ´dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica, destinate ai fini di interesse generaleª o consistente nel ´miglioramento complessivo dell'igiene e della salubrità dell'ariaª (Cass., S.U., 14 ottobre 1996, n. 8960). La caratteristica precipua del beneficio, la sua natura, secondo entrambe le citate sentenze, sta nell'´incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica (e con la loro manutenzione)ª. Il beneficio, come individuato in sintesi (´concludendoª) dalle due sentenze delle S.U., ´deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, e cioè tradursi in una "qualità" del fondoª.

È pertanto da escludersi qualsiasi considerazione che sia ´generaleª, che cioè riguardi generalmente le opere di bonifica eseguite, che interessi generalmente l'ambiente circostante, che abbia un riferimento complessivo. Caratteristica del beneficio è l'essere specifico, cioè l'incidere su quel singolo immobile, che deve direttamente trovare un vantaggio dalla bonifica. La specificità riguarda, dunque, da un lato le opere beneficianti, dall'altro il fondo beneficiato. La ´qualitઠinvocata come caratteristica non concerne in generale i terreni, gli immobili, l'aria, l'ambiente, bensì proprio l'immobile de quo, con tutte le sue individualità. Pertanto un immobile in montagna trarrà un beneficio astrattamente ridotto rispetto ad uno sito in pianura. Un appartamento collocato ad un piano basso avrà un beneficio maggiore di uno collocato ad un piano alto dello stesso immobile. Ciò, appunto, per rispetto della singolarità del beneficio, della sua specificità.

La caratteristica del beneficio diretto chiarisce la natura dell'incremento di valore, unica motivazione concreta che stia alla base del contributo di bonifica. Occorre che, mercè un intervento che non è né diretto né generale bensì diretto e specifico, la bonifica causi un aumento di valore. In altre parole, è necessario che il Consorzio -...

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