Blocco “sfratti” (Consiglio dei Ministri 26.6.2009), Tabella sinottica

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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Numero del blocco E' il 24° a far tempo solo dal 1978 (legge equo canone)
Tipologia sfrati Solo quelli per finita locazione riguardanti immobili abitativi
Durata Fino al 31.12.2009
Inquilini Inquilini con "reddito annuo lordo complessivo familiare" inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare
- persone ultrasessantacinquenni
- malati terminali
- portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento
e che non siano "in possesso" di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.
Alle stesse condizioni di reddito e di non possidenza, la sospensione si applica per nuclei familiari con figli fiscalmente a carico.
Comuni 1) Comuni capoluogo di provìncia
2) Comuni, confinanti con i capoluoghi di provincia, con popolazione superiore a 10,000 abitanti
3) Comuni ad alta tensione abitativa (Delibera Cipe n. 87/03)
Gli elenchi dei Comuni di cui ai numeri 1, 2 e 3 sono presenti su questo sito.
Documentazione La sospensione dell'esecuzione scatta in concreto a seguito della presentazione "alla cancelleria del Giudice procedente" o all'Ufficiale giudiziario procedente dell'autocertificazione redatta con le modalità di cui agli artt. 21 e 38 del d.p.r. n, 445/2000 attestante la sussistenza dei singoli requisiti richiesti e sufficienti.
Contestazione Il proprietario può contestare la sussistenza in capo al conduttore dei requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione tramite ricorso al competente Giudice dell'esecuzione, che deciderà con decreto, avverso il quale potrà proporsi opposizione al Tribunale collegiale.
Canone Il conduttore, per tutto il periodo della sospensione, deve corrispondere al
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