Blocco sfratti, questione di costituzionalità non manifestamente infondata

AutoreVittorio Angiolini
CaricaOrdinario di Diritto costituzionale all'Università statale di Milano
Pagine249-250

Page 249

È non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 1 della L. 8 febbraio 2007 n. 9, là dove sospende le esecuzioni degli sfratti per un periodo di otto mesi per particolari categorie sociali di inquilini, in relazione agli artt. 3, 24, 42 e 111 Cost.

La valutazione di non manifesta infondatezza in relazione ai suddetti parametri di costituzionalità discende de plano da quanto in precedenza statuito dalla stessa giurisprudenza costituzionale in analoghe situazioni.

Infatti, sin dalla sent. n. 310 del 2003 la Corte costituzionale - premesso che la sospensione per legge degli sfratti «può trovare una giustificazione nella fase transitoria di passaggio dal precedente regime vincolistico al nuovo sistema delle locazioni e nelle iniziali esigenze di approntamento delle misure atte ad incrementare la disponibilità di edilizia abitativa per i meno abbienti in situazione di particolare difficoltà» - ha però avvertito che: «la procedura esecutiva, attivata da parte del singolo soggetto provvisto di titolo esecutivo giurisdizionale, non può essere paralizzata indefinitamente con una serie di pure e semplici proroghe, oltre un ragionevole limite di tollerabilità. Non si intende con ciò negare che il legislatore debba farsi carico delle esigenze di coloro che si trovano in particolari situazioni di disagio, in quanto appartenenti a categorie protette, ricorrendo ad iniziative del settore pubblico o accordando agevolazioni o ricorrendo ad ammortizzatori sociali; ma non può indefinitamente limitarsi, per di più senza alcuna valutazione comparativa, a trasferire l'onere relativo in via esclusiva a carico del privato lo catore, che potrebbe trovarsi in identiche o anche peggiori situazioni di disagio».

La Corte costituzionale aveva dunque evitato di censurare di incostituzionalità la sospensione ex lege degli sfratti solo per rapporto all'essere la stessa transitoria e temporanea.

Mentre, dopo aver dato ulteriore conferma con qualche precisazione nella sent. n. 62 del 2004, la Corte stessa, nella successiva sent. n. 155 del 2004, ha poi richiamato la sent. n. 310 del 2003 per ribadire che la sospensione per legge dell'esecuzione degli sfratti: «può trovare giustificazione soltanto se incide sul diritto alla riconsegna dell'immobile "per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato". Infatti la violazione di alcune norme costituzionali evocate ed il pregiudizio dei diritti che esse tutelano sono tanto più gravi in...

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