Blocco 'Sfratti' 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228)
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PRATICA
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1/2013 Arch. loc. e cond.
BLOCCO “SFRATTI” 2013
(L. 24 dicembre 2012, n. 228)
TABELLA SINOTTICA
Numero del blocco É il 28° a far tempo solo dal 1978 (legge equo canone).
Tipologia sfratti Solo quelli per nita locazione riguardanti immobili abitativi.
Durata Fino al 31.12.2013.
Inquilini Inquilini con “reddito annuo lordo complessivo familiare” inferiore a 27.000 euro, che siano o
abbiano nel proprio nucleo familiare
- persone ultrasessantacinquenni
- malati terminali
- portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento e che non siano “in possesso”
di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.
Alle stesse condizioni di reddito e di non possidenza, la sospensione si applica per nuclei
familiari con gli scalmente a carico.
Comuni 1) Comuni capoluogo di provincia
2) Comuni, connanti con i capoluoghi di provincia, con popolazione superiore a 10.000
abitanti
3) Comuni ad alta tensione abitativa (Delibera Cipe n. 87/03)
Gli elenchi dei Comuni di cui ai numeri 1, 2 e 3 sono presenti sul sito www.confedilizia.it.
Documentazione La sospensione dell’esecuzione scatta in concreto a seguito della presentazione
“alla cancelleria del Giudice procedente” o all’Ufciale giudiziario procedente
dell’autocerticazione redatta con le modalità di cui agli artt. 21 e 38 del d.p.r. n. 445/2000
attestante la sussistenza dei singoli requisiti richiesti e sufcienti.
Contestazione Il proprietario può contestare la sussistenza in capo al conduttore dei requisiti richiesti per
la sospensione dell’esecuzione tramite ricorso al competente Giudice dell’esecuzione, che
deciderà con decreto, avverso il quale potrà proporsi opposizione al Tribunale collegiale.
Canone Il conduttore, per tutto il periodo della sospensione, deve corrispondere al locatore – oltre
all’Istat e agli oneri accessori – un canone aumentato del 20% (che non esime lo stesso dal
risarcimento dell’eventuale maggior danno) e decade dalla sospensione in caso di morosità,
salvo sanatoria avanti il Giudice.
Proprietari Il proprietario può evitare la sospensione dimostrando – sempre tramite specico ricorso al
competente Giudice dell’esecuzione, che deciderà con decreto avverso il quale potrà proporsi
opposizione al Tribunale collegiale – di trovarsi nelle stesse condizioni richieste all’inquilino
per ottenere la sospensione o nelle condizioni di “necessità sopraggiunta dell’abitazione”.
Benefìci scali Nel periodo di sospensione i canoni percepiti dai proprietari interessati non sono imponibili
ai ni delle imposte dirette, limitatamente ai Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova,
Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste, nonché ai
Comuni ad alta tensione abitativa con essi connanti
Fonte: Confedilizia, Ufficio legale
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