Articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 448, recante: .

Ai provveditorati regionali e interregionali alle OOPP

e, p.c.

Al Capo di Gabinetto

Al presidente generale del Consiglio superiore dei LLPP

Ai direttori di Dipartimento

Ai direttori generali

Al direttore generale per l'attivita' ispettiva - Ministero del lavoro e previdenza sociale

Al presidente dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

All'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Alle stazioni appaltanti

L'art. 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 448, recante ´Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoroª al primo comma dispone che: ´Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonche' al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ... il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ... puo' adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria ... ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale ... I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi del provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonche' per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anniª.

La normativa, al fine di assicurare una piu' efficace azione di prevenzione oltre che di repressione del lavoro sommerso, nonche' di riduzione del fenomeno infortunistico dei luoghi di lavoro, introduce, tra l'altro, la sanzione dell'interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni, da infliggere da parte dei ´competenti ufficiª del Ministero delle infrastrutture al verificarsi di determinate fattispecie.

Tenuto anche conto dei numerosi provvedimenti di sospensione gia' pervenuti al Ministero delle infrastrutture da parte delle Direzioni provinciali del lavoro, alcuni corredati della successiva revoca, diviene urgente, al fine di un'applicazione uniforme del diritto obiettivo nell'ambito delle varie articolazioni del Ministero delle infrastrutture:

1) individuare gli uffici competenti a ricevere comunicazione delle sospensioni di cantiere al fine della istruttoria;

2) fornire indicazioni di massima sulle modalita' operative.

Con riferimento al punto primo, in base alla vigente organizzazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 2 luglio 2004, al decreto ministeriale 19 aprile 2005, al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2006, di individuazione, tra l'altro, dei compiti e delle funzioni del Ministero delle infrastrutture, nonche' di articolazione dello stesso nelle strutture decentrate, ´i competenti ufficiª del Ministero delle infrastrutture presso cui deve incardinarsi la nuova...

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