Danno biologico e micropermanenti: ambiguità dell'art. 5 Della l. 5 Marzo 2001 n. 57 E difficoltà applicative. Prime considerazioni

AutoreGiacomo Gussoni
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È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001 la L. 5 marzo 2001 n. 57, contenente «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati».

L'art. 5 della legge contiene regole per «il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

È rilevante sottolineare che, curiosamente, la definizione del concetto di danno biologico è data al n. 3 di tale norma, dopo (e non prima) rispetto all'indicazione dei criteri per la liquidazione dei postumi dall'1% al 9%, che è data al n. 2.

Tale definizione è identica a quella contenuta nel ben noto D.L. 28 marzo 2000 n. 70 (che pure la posticipa rispetto all'indicazione dei criteri di liquidazione): « . . . per danno biologico si intende la lesione alla integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato» 1.

La definizione è ambigua e riecheggia purtroppo la concezione del danno biologico come danno coincidente con la «lesione in sè».

Concezione da ritenere superata, soprattutto dopo la sentenza della Corte costituzionale 372/94 2, la quale ha chiarito che il danno biologico è un «danno-conseguenza», una «perdita», che in tanto è accertabile e valutabile in quanto risulti provato un peggioramento delle condizioni di vita del soggetto, anzi del «concreto» soggetto leso.

Chi scrive ha anticipato questo concetto nel 1987, proprio in questa Rivista, 3.

La segnalata ambiguità non è priva di pericoli.

Il n. 5 dell'art. 5 stabilisce che sarà il Ministro della sanità a predisporre una «specifica tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità». Rimane incerto se questa tabella sarà costruita solo sugli aspetti c.d. «statici» (uguali per tutti) delle menomazioni oppure terrà conto delle conseguenze funzionali sulla vita del leso.

Né soccorre per eliminare l'incertezza il dato testuale della norma.

Il n. 2 dell'art. 5 definisce il «danno biologico» come «lesione», il n. 5 si riferisce ad una tabella delle «menomazioni»: la sfasatura anche terminologica è palese!

Il n. 4 dell'art. 5 recita: «. . . il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato».

È palese la...

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