LEGGE 27 maggio 2005, n. 103 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Minsk il 3 giugno 2003

LEGGE 27 maggio 2005, n.103

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana

ed il Governo della Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione reciproca

dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Minsk il 3

giugno 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Minsk il 3 giugno 2003.

    Art. 2.

    Ordine di esecuzione

  2. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

    Art. 3.

    Copertura finanziaria

  3. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 11.065 annui ad anni alterni a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente ´Fondo specialeª dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    Art. 4.

    Entrata in vigore

  5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 27 maggio 2005

    CIAMPI

    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fini, Ministro degli affari esteri

    Visto, il Guardasigilli: Castelli

    LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 2927)

    Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 29 aprile 2004.

    Assegnato alla 3™ commissione (Affari esteri), in sede referente, il 18 maggio 2004 con pareri delle commissioni 1™, 2™, 5™, 6™, 8™.

    Esaminato dalla 3™ commissione il 16 e 30 giugno 2004.

    Relazione scritta presentata il 1∞ luglio 2004 (Atto S.

    n. 2927 A relatore sen. PROVERA).

    Esaminato in aula e approvato il 20 luglio 2004.

    Camera dei deputati (atto n. 5172)

    Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e IX.

    Esaminato dalla III commissione il 15 settembre 2004 e il 15 marzo 2005.

    Esaminato in aula il 16 maggio 2005 ed approvato il 17 maggio 2005.

    ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BELARUS SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI

    IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D1 BELARUS, successivamente denominati le "Parti Contraenti", al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Stati, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori, hanno concordato quanto segue

    Art.1 I vettori di ciascuna Parte Contraente hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio dell'altra Parte Contraente con autoveicoli immatricolati nello Stato contraente in cui il vettore ha sede, secondo le modalita' stabilite nel presente Accordo.

    1. TRASPORTO VIAGGIATORI 1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

    Art. 2 In accordo con quanto disposto dalla legislazione in vigore per l'ingresso e il soggiorno delle persone nei territori delle due Parti Contraenti, ii presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati tra i territori dei due Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con pili di nove posti, compreso quello del conducente (autobus).

    1.2. SERVIZI REGOLARI TRA I DUE PAESI

    Art. 3 1. Agli effetti del presente Accordo e' considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati.

  6. Con tale servizio si e' autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori al capolinea e nelle altre localita' stabilite.

  7. Ai fini del servizio si e' obbligati ad accettare sui veicoli qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata a condizione che vi siano posti a sedere nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo e delle leggi nazionali che regolano i servizi di linea per trasporto di persone.

    Art. 4 I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti Contraenti indicate nell'articolo 25 del presente Accordo e sulla base delle determinazioni della Commissione Masta prevista dall'art. 26.

    Art. 5 1. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori e' attivato in base ad apposita autorizzazione, non cedibile.

  8. ...

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