Bibliografia

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@ALIBRANDI LUIGI - Codice penale e leggi complementari, Ed. La Tribuna, Piacenza 2009, pp. 928, € 19,00

La nuova edizione del Codice penale e le leggi complementari, diretta a studenti, avvocati, magistrati ed appartenenti alle Forze dell’ordine, è stata aggiornata con tutte le più rilevanti novità legislative recentemente intervenute, fra le quali si segnalano:

– la L. 23 aprile 2009, n. 38 di conversione, con modificazioni, del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, che ha tra l’altro introdotto nel nostro ordinamento il reato di atti persecutori (“stalking”);

– la L. 9 aprile 2009, n. 33, recante modifiche alla disciplina dei reati bancari;

– la L. 24 luglio 2008, n. 125, di conversione, con modificazioni, del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, che ha inserito rilevanti modifiche al testo del Codice penale.

M.B.

@CORSO PIERMARIA - Codice di procedura penale, Ed. La Tribuna, Piacenza 2009, pp. 1054, € 20,00

La nuova edizione del Codice di procedura penale, diretta ad avvocati; magistrati, appartenenti alle Forze dell’ordine, operatori del diritto, studenti, risulta aggiornata con le più rilevanti novità legislative tra le quali si segnalano:

– la L. 23 aprile 2009, n. 38, di conversione, con modificazioni, del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, che ha tra l’altro introdotto nel nostro ordinamento il reato di atti persecutori (“stalking”);

– la L. 13 novembre 2008, n. 181, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, di modifica dell’art. 676 c.p.p.;

– la L. 24 luglio 2008, n. 125, di riforma di numerosi articoli del Codice di procedura penale.

F.R.

@DE MARIA FABIO - Rapporto tra decreto di convocazione delle parti ed azione penale, in La giustizia penale, Giugno 2008, III, pp. 370 ss

Si discute della possibilità del Giudice di emettere un decreto di convocazione delle parti nel caso di inattività del Pubblico Ministero. Si tratterebbe di un’attività del Giudice non inserite tra quelle di sua competenza indicate all’art. 26 D.P.R. 274/2000 e come tale definita abnorme da parte della giurisprudenza. Il Giudice, infatti, pur disponendo un’imputazione coatta deve comunque trasferire gli atti al P.M., affinché il rito proceda nella forme ordinarie. Si attuerebbe così una regressione del processo ad uno stato embrionale. Ammettendo tale potere al Giudice resterebbe comunque preclusa la possibilità di dare vita al dibattimento e questo permetterebbe di salvare la legittimità del brocardo ne procedat iudex ex officio e si...

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