LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2012, n. 1 - Norme urgenti per il contenimento delle emissioni inquinanti da benzo(a)pirene, arsenico, cadmio e nichel sul territorio regionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 7 del 15 febbraio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione 1. La Regione Friuli Venezia Giulia, alla luce dei principi di cautela di cui all'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e conformemente al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa), individua misure specifiche ai fini della rilevazione e del contenimento delle emissioni inquinanti da benzo(a)pirene, arsenico, cadmio e nichel.

  1. Le misure di cui alla presente legge si applicano nelle aree della regione in cui si accerti il superamento per gli inquinanti di cui al comma 1 dei valori obiettivo stabiliti dal decreto legislativo 155/2010 presso una o piu' stazioni di rilevamento comunque posizionate sul territorio regionale.

    Art. 2

    Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per 'tutela della salute e dell'ambiente' la tutela della salubrita' ambientale, individuata, nel rispetto delle parti prima e seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e in conformita' al decreto legislativo 155/2010, come valore prioritario da considerare nell'adozione delle forme di tutela idonee al fine di prevenire ed evitare situazioni di dannosita' per la salute umana.

    Art. 3

    Misure urgenti di protezione e tutela della salute 1. In presenza di un rischio di dannosita' per la salute e per la tutela dei valori di cui all'articolo 2, il raggiungimento dei valori obiettivo di cui all'articolo 1, calcolati come media su un anno civile, deve essere conseguito nel piu' breve tempo possibile.

  2. In caso di superamento dei valori obiettivo, anche prima della scadenza annuale qualora esso sia tale da escludere ogni possibilita' di raggiungere, alla scadenza stessa, tali valori, il Comune, sentita l'Azienda per i servizi sanitari, adotta misure urgenti per la protezione e tutela della salute, anche mediante azioni limitative e sanzionatorie nei confronti dei soggetti inquinanti.

  3. Il Sindaco, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica di cui al comma 2, provvede ad adottare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello...

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