DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 ottobre 2012, n. 217 - Regolamento sulle modalita' e i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 7 novembre 2012) IL PRESIDENTE Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e il relativo decreto attuativo del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche);

Vista la legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 'Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate') e sue successive modifiche e integrazioni e, in particolare l'art. 16 il quale:

autorizza l'Amministrazione regionale a concedere ai Comuni della regione contributi diretti a favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecita' owero quelle relative alla deambulazione e alla mobilita';

prevede che con apposito regolamento regionale sono definite le modalita' e i criteri con i quali i Comuni provvedono alla concessione dei contributi in questione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1420 di data 2 agosto 2012 con la quale e' stato approvato, in via preliminare, il 'Regolamento sulle modalita' e i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'art. 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni';

Tenuto conto che con tale deliberazione e' stato altresi' disposto di avviare l'iter per l'acquisizione dei pareri del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e della Consulta regionale delle associazioni dei disabili;

Visto l'estratto del processo verbale n. 35/2012 della riunione del Consiglio delle autonomie locali n. 8 del 12 settembre 2012, nel quale sono state richiamate, tra l'altro, le osservazioni e le proposte emerse nella seduta della III Commissione del CAL del 5 settembre 2012 e le risposte fornite in merito dagli uffici della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;

Atteso che, come risulta dal suddetto verbale, il CAL ha espresso parere favorevole sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1420 di data 2 agosto 2012 con la quale e' stato approvato in via preliminare il Regolamento de quo, nel testo allegato al verbale stesso contenente le modifiche conseguenti alle osservazioni e alle proposte emerse nel corso della riunione del CAL e precisamente:

le modifiche all'art. 3, comma 2 lettera b), all'art. 4, comma 2, all'art. 5, comma i e comma 2 lettera b), all'art. 6, comma 3, lettera a) e lettera b) punto 4), all'art. 7, commi 1 e 2, all'articolo comma 4 e all'art. 13, comma i lettere a) e b) e comma 2;

le conseguenti modifiche agli allegati A, B e C;

Atteso che la Consulta regionale delle associazioni dei disabili, con nota n. 132/12 del 20 settembre 2012 ha espresso parere favorevole sul Regolamento di che trattasi, comprensivo delle modifiche approvate dal CAL, con richiesta di modificazione dell'art.

8 per comprendere, nella definizione dei punteggi della graduatoria, tutte le tipologie di disabilita';

Ritenuto, per quanto su esposto, di recepire le modifiche al Regolamento approvato in via preliminare, come risultanti dall'allegato 2, all'estratto verbale n. 35/2012 del CAL nonche' quelle proposte dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili;

Ritenuto, quindi, di emanare, in via definitiva, il 'Regolamento sulle modalita' e i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'art. 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 per il supera-mento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni';

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1788 del 18 ottobre 2012;

Decreta:

  1. E' emanato il 'Regolamento sulle modalita' e i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni', nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

Allegato

Regolamento sulle modalita' e i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'art. 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni.

Art. 1.

Oggetto 1. Il presente regolamento in attuazione dell'art. 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 'Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate') disciplina le modalita' e i criteri per la concessione dei contributi diretti a favorire l'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecita', ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilita'.

Art. 2.

Definizioni 1. Per barriere architettoniche ai fini del presente regolamento si intendono:

  1. gli ostacoli fisici che costituiscono impedimento alla mobilita' delle persone con disabilita' individuate all'art. 3, comma 1;

  2. gli ostacoli che limitano o impediscono alle persone con disabilita' individuate all'art. 3, comma 1, la comoda e sicura usabilita' di parti, attrezzature o componenti;

  3. la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilita' dei luoghi e delle fonti di pericolo per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

    Art. 3.

    Beneficiari del contributo 1. I beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento sono le persone con disabilita' motoria e sensoriale di natura permanente, che incontrano ostacoli, impedimenti o limitazioni ad usufruire, in...

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