Le barriere architettoniche

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Rassegna
di giurisprudenza
Le barriere architettoniche
SOMMARIO
a. Applicabilità delle agevolazioni. b. Disciplina antisismica.
c. Eliminazione. d. Installazione di ascensore. e. Piani di in-
tervento. f. Piattaforma mobile.
a. Applicabilità delle agevolazioni
La normativa concernente il superamento e l’eliminazio-
ne delle barriere architettoniche di cui all’art. 2 della legge n.
13/1989 è applicabile anche agli anziani ultrasessantacinquenni,
che pur non avendo problemi di diff‌icoltà motorie, sono comun-
que in condizioni f‌isiche minori, ai portatori di handicap che
occupano l’immobile anche se non in qualità di proprietari, ai
soggetti esterni frequentatori dello stabile ed, inf‌ine, agli invali-
di civili. * Trib. civ. Termini Imerese, 22 dicembre 2008.
In materia di superamento delle barriere architettoniche, l’irre-
parabilità del pregiudizio che legittima il ricorso del condomino
interessato al procedimento di cui all’art. 700 c.p.c. deve ritenersi
sempre sussistente allorché siano in discussione posizioni sog-
gettive di carattere assoluto, principalmente attinenti alla sfera
personale del soggetto e dotate anche di rilievo e protezione co-
stituzionale. (Nella specie, in applicazione del principio di cui alla
massima, il giudice ha riconosciuto come irreparabile e quindi
tale da giustif‌icare un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.,
il pregiudizio che subirebbe un condomino, invalido civile al
100%, cui fosse negata la possibilità in attesa della def‌inizione del
giudizio di merito di installare, a proprie pese, un montascale che
gli consentisse di uscire dall’abitazione senza l’aiuto di un accom-
pagnatore). * Trib. civ. Termini Imerese, 22 dicembre 2008.
In tema di barriere architettoniche, per effetto del disposto
dell’art. 2 L. n. 13/1989, deve riconoscersi il diritto del singolo
condomino di installare – a proprie cure e spese – servoscala o
strutture mobili facilmente amovibili, anche se in tal modo venga
alterata la destinazione di talune parti comuni dell’edif‌icio o ven-
ga impedito il diritto degli altri condomini di fare parimenti uso di
dette parti comuni (in tal modo esentando dal rispetto dei limiti
di cui all’art. 1102 c.c.), purché non sia pregiudicata la stabilità o
la sicurezza o il decoro architettonico del fabbricato e non si ren-
dano talune sue parti comuni inservibili all’uso o al godimento an-
che di un solo condomino. * Trib. civ. Firenze, 10 novembre 2004,
Saltarelli c. Agostini M. e Agostini S., in questa Rivista 2005, 335.
Il diritto del singolo condomino di installare servoscala o
strutture mobili facilmente amovibili secondo la previsione di
cui all’art. 2 della L. n. 13/1989, prescinde dalla qualità di porta-
tore di handicap o di esercente la tutela o potestà su un portato-
re di handicap. * Trib. civ. Firenze, 10 novembre 2004, Saltarelli
c. Agostini M. e Agostini S., in questa Rivista 2005, 335.
L’art. 2 L. 9 gennaio 1989 n. 13, recante norme per favorire il
superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli
edif‌ici privati, che prevede la possibilità per l’assemblea condo-
miniale di approvare le innovazioni preordinate a tale scopo con
le maggioranze indicate nell’art. 1136 comma secondo e terzo
c.c. in deroga all’art. 1120 comma primo, che richiama il comma
quinto dell’art. 1136 e, quindi, le più ampie maggioranze ivi con-
template, dispone tuttavia che resta fermo il disposto dell’art.
1120 comma secondo, il quale vieta le innovazioni che rendano
talune parti comuni dell’edif‌icio inservibili all’uso e al godimen-
to anche di un solo condomino, comportandone una sensibile
menomazione dell’utilità secondo l’originaria costituzione della
comunione. Ne deriva che a maggior ragione sono nulle le deli-
bere che ancorché adottate a maggioranza al f‌ine indicato siano
lesive dei diritti di altro condomino sulla porzione di sua proprie-
tà esclusiva, indipendentemente da qualsiasi considerazione di
eventuali utilità compensative. (Nella specie, la S.C. ha confer-
mato la decisione dei giudici di merito i quali avevano dichiara-
to la nullità della deliberazione adottata a maggioranza in base
all’art. 2 legge n. 13/1989 cit. di installazione di un ascensore vol-
to a favorire le esigenze di un condomino portatore di handicap,
che comportava peraltro un sensibile deprezzamento dell’unità
immobiliare di altro condomino sita a piano terra). * Cass. civ.,
sez. II, 25 giugno 1994, n. 6109, Portiglia Jem c. Facchini.
È nulla la delibera – adottata secondo la maggioranza prevista
dall’art. 2 della L. n. 13/1989 – di installazione di un ascensore
volto a favorire le esigenze di un condomino portatore di handi-
cap, qualora ciò comporti un sensibile deprezzamento dell’unità
immobiliare di altro condomino. * Corte app. civ. Napoli, sez. II,
27 dicembre 1994, n. 3074, Condominio di via Salvator Rosa n.
253 in Napoli c. Lovallo, in questa Rivista 1995, 393.
Ai f‌ini dell’applicabilità delle agevolazioni consentite alla elimi-
nazione delle barriere architettoniche ex L. n. 13/1989, non è ne-
cessaria la presenza nell’edif‌icio interessato di handicappati che vi
abitino, posto che la ratio degli interventi della legge del 1971 era
proprio quella di consentire la «visitabilità» degli edif‌ici medesimi
da parte di tutti coloro che hanno occasione di accedervi e che i
portatori di handicap possono avere relazioni con l’immobile anche
di natura diversa dalla proprietà (ad esempio in forza di un rapporto
di locazione). * Trib. civ. Milano, sez. VIII, 26 aprile 1993, n. 4466,
Sciutti c. Cond. di Via Goldoni di Milano, in questa Rivista 1994, 130.
Le agevolazioni consentite dalla L. n. 13/1989 in tema di elimina-
zione delle barriere architettoniche sono applicabili anche senza
la presenza nell’edif‌icio interessato di handicappati che vi abitino,
posto che la ratio degli interventi della L. n. 118/1971 (richiama-
ta espressamente dall’art. 2 della L. n. 13/1989) è proprio quella
di consentire la visitabilità degli edif‌ici medesimi da parte di tut-
ti coloro che hanno occasione di accedervi e che i portatori di
handicap possono avere relazioni con l’immobile anche di natura
diversa dalla proprietà (si pensi agli inquilini, ai loro parenti, agli
abituali frequentatori, eccetera). La presenza nello stabile di abi-
tanti handicappati vale invece a rendere operanti le provvidenze
di ordine economico previste dalla legislazione regionale. * Trib.
civ. Milano, sez. VIII, 22 marzo 1993, Società Lory e altro c. Condo-
minio di Via Sapeto 7 di Milano, in questa Rivista 1993, 314.
L’art. 2 della L. n. 13/1989 è applicabile anche riguardo alle neces-
sità di un invalido civile e non solo di un portatore di handicap. *
Trib. civ. Firenze, 19 maggio 1992, n. 849, in questa Rivista 1992, 814.
L’art. 2 L. n. 13/1989 è applicabile anche riguardo ai soggetti
ultrasessantacinquenni che abbiano diff‌icoltà persistenti a svol-
Arch. loc. cond. e imm. 2/2018

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