CIRCOLARE 15 ottobre 2003, n. 9463 - Bando per le incentivazioni a favore della formazione e valorizzazione degli stilisti, art. 59, legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002)

Alle imprese interessate Ai consorzi di impresa Alle associazioni imprenditoriali

L'art. 59 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede la concessione di contributi (nei limiti degli aiuti ´de minimisª),

allo scopo di promuovere lo sviluppo della formazione e della valorizzazione degli stilisti, con riferimento alle filiere produttive del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero.

Per l'attuazione di tale aiuto viene emanata la presente circolare con la quale vengono precisati termini e modalita' di presentazione delle domande di concessione e di erogazione delle agevolazioni, le spese ammissibili, i contributi, i punteggi e le modalita' per la formazione delle graduatorie distintamente per la formazione e valorizzazione degli stilisti.

Sono parte sostanziale ed integrante della presente circolare le disposizioni di cui al regolamento (CE) 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 in materia di aiuti ´de minimisª pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, serie L n. 10 del 13 gennaio 2001 e disponibile sul sito Internet del Ministero (www.minindustria.it).

  1. Presentazione delle domande - soggetti beneficiari.

    1.1. I contributi sono finalizzati alla realizzazione di progetti consortili promossi da enti pubblici, da soggetti privati, anche sotto forma di associazioni, intesi a migliorare i processi di apprendimento attraverso la formazione di giovani stilisti, ovvero a realizzare un programma di manifestazioni mediante sfilate, mostre e convegni per la valorizzazione di giovani stilisti che si propongono al settore produttivo o agli operatori nazionali e internazionali dei comparti del tessile, dell'abbigliamento e delle calzature.

    1.2. L'istanza per l'ottenimento dei contributi relativa al progetto consortile deve essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato 1 e 2 ed inoltrata alla Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero delle attivita' produttive da parte del soggetto privato o dall'ente pubblico, che a riguardo si definisce promotore e/o organizzatore.

    1.3. Le domande dovranno essere presentate all'ufficio E2 della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, che in seguito sara' chiamato ufficio, entro il termine di novanta giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente bando. Quale data di presentazione varra' quella apposta dall'ufficio in sede di ricezione della domanda.

    1.4. La mancanza di uno o piu' requisiti disposti dalla normativa vigente, il mancato rispetto dei termini e delle modalita' di compilazione delle domande comportera' la non inclusione nella graduatoria di merito.

    1.5. Il soggetto promotore, oltre ai compiti previsti dal precedente punto 1.2, e' incaricato di seguire le successive fasi di procedura e di mantenere i rapporti con l'ufficio del Ministero.

    1.6. Sono eleggibili per gli aiuti su presentazione di domanda, secondo lo schema di cui all'allegato 3, sottoscritta con valore...

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