DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 2009 - Autorizzazione a bandire procedure di reclutamento a tempo indeterminato ai sensi dell''art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 in favore del Ministero dell''economia e delle finanze. (09A09319)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che disciplina il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che, nel modificare il secondo periodo del comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, subordina l'avvio delle procedure concorsuali per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unita', all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la richiesta di autorizzazione a bandire procedure concorsuali per il reclutamento di personale a tempo indeterminato trasmessa dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota del 25 febbraio 2009, n. 12617, riguardante n. 100 unita' di personale appartenenti all'area III - F1;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge del 9 marzo 2006, n. 80 recante «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione», che, nel modificare l'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha previsto che le amministrazioni, nell'individuazione delle dotazioni organiche, non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;

Considerato che, ai sensi del citato art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nelle pubbliche amministrazioni l'organizzazione, la disciplina degli uffici e la distribuzione del personale deve rispondere a criteri di razionalizzazione e migliore utilizzazione del personale medesimo;

Ritenuto che in sede di assunzione il Ministero dell'economia e delle finanze deve effettuare assegnazioni che tengano conto delle effettive carenze degli uffici, in particolare di quelli situati nelle sedi del Nord;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»;

Vista la legge 27 dicembre...

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