Sulle azioni dei singoli condomini a difesa dei diritti comuni e esclusivi

AutoreMaurizio de Tilla
Pagine53-55

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Con la decisione in rassegna la Corte di cassazione ha affermato che configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l';esistenza di un organo rappresentativo unitario, qual è l';amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti, esclusivi e comuni, inerenti all';edificio condominiale; di guisa che essi sono legittimati ad impugnare personalmente, anche in cassazione, la sentenza sfavorevole emessa nei confronti della collettività condominiale ove, come nella fattispecie, non vi provveda l';amministratore.

La decisione è in linea con l';orientamento giurisprudenziale costante. Va, comunque, precisato che la legittimazione del singolo condomino ad agire per la tutela di un proprio diritto esclusivo non comporta la legittimazione ad agire per la tutela di analoghi diritti esclusivi degli altri condomini. In tal senso Cass. 20 aprile 1995, n. 4468, che ha cassato la sentenza del giudice di merito il quale aveva accolto la domanda di un condomino tendente ad ottenere da un terzo la restituzione sia della propria quota, sia delle quote gravanti sugli altri condomini per un contratto stipulato dall';amministratore con il terzo stesso, non ratificato dall';assemblea condominiale.

Il principio enunciato ha avuto diverse applicazioni pratiche:

a) Ciascun condomino, in quanto titolare di quote ideali di beni comuni, è per ciò stesso abilitato ad agire per la tutela dei beni medesimi, indipendentemente dall';atteggiamento degli altri condomini. Egli può, quindi, chiedere daPage 54 solo l';arretramento di un immobile che sia avvenuto senza il rispetto della distanza legale dall';edificio condominiale (Cass. 25 maggio 1973, n. 1538; Cass. 5 luglio 1979, n. 3845).

b) Nel caso di immobili in condominio, legittimati ad agire per il rispetto delle distanze legali sono tutti i condomini, ivi compresi quelli fra costoro che siano proprietari delle porzioni direttamente prospettanti verso le costruzioni realizzate in violazione di detta disciplina. Ciò avviene anche allorché il terreno interposto tra le edificazioni stesse sia di proprietà comune, ovvero si tratti di opera condominiale che venga a incidere su diritti di singoli comunisti (App. Roma, 29 maggio 1997, n. 1822).

c) Ciascun partecipante al condominio di edifici può agire in giudizio per la tutela del decoro architettonico della proprietà comune, ma se la controparte...

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