Azione penale e prospettive di riforma

AutoreGiuseppe Altieri
Pagine523-524

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    Testo della relazione presentata al Convegno regionale forense tenutosi a Cosenza il 15 settembre 2003.

Punto cardine del sistema processuale, l'esercizio dell'azione penale costituisce un tema affascinante per le implicazioni nel rapporto tra «sudditi» ed esercizio dell'imperium.

Anche se i pazienti del meccanismo giudiziario non rischiano più torture, sellette o gogna, l'attivazione del meccanismo processuale penale a carico dell'incolpevolmente coinvolto lascia qualche segno più o meno grave: «moltiplicati dai mass media i guasti alla figura morale sono indelebili» 1.

Strumento politico delicatissimo, sintomatico del grado di giuridicizzazione del Leviatano, l'arnese giudiziario implica due pericoli: che se ne abusi o che l'attore pubblico lo adoperi meno del dovuto.

Vedremo, per quanto la natura della trattazione lo consenta, quali siano gli antidoti predisposti e la loro natura anche con riferimento al dibattito intorno a progetti di riforma.

@Precedenti

Lo statuto del Regno d'Italia nulla riferisce in ordine ai meccanismi diretti a regolare l'esercizio dell'azione penale.

La disciplina è regolata dal codice di procedura del 1848 che con la disposizione prevista all'art. 1 fissa una equazione diretta tra reato e azione penale: «ogni reato dà luogo ad una azione penale».

Sebbene l'obbligo sia affermato con una solenne metafora, si tratta di potere sottratto ad ogni tipo di controllo e il procuratore del Re ogni tanto mandava gli atti in archivio sine strepitu.

Più pregnante l'obbligo, anche se con esteso grado di discrezionalità previsto nel codice del 1913. L'art. 179 secondo comma prevede, infatti, che il procuratore «se reputi che per il fatto non si debba promuovere l'azione penale, richiede al giudice istruttore di pronunciare decreto».

Nel codice del 1930 il carattere dell'obbligatorietà dell'azione penale viene rintracciato nella disposizione di cui all'art. 1, dove l'azione penale è definita attraverso i caratteri della pubblicità ed officialità.

Disposizione richiamata espressamente dall'art. 74, applicativa del principio di irretrattabilità.

Nella disamina della disciplina positiva, lo strumento indispensabile per valutare il grado di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, è costituito dai meccanismi di controllo predisposti sulla eventuale astensione.

Fino al decreto luogotenenziale 14 settembre 1944 n. 228 il procuratore esercitava il dovere di astensione dall'azione penale con un controllo gerarchico.

Con tale modifica normativa è stato imposto un controllo esterno attraverso la previsione dell'obbligo del pubblico ministero di investire il giudice istruttore circa il non promovimento dell'azione penale.

La Costituzione ha istituito espressamente il principio di obbligatorietà dell'azione penale all'art. 112: «il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare...

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