Avviso agli istituti di credito (art. 92 R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alMarzo 2008

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Spett.le c/o Avv. Messaggio fax al n . . . 1

Oggetto: Avviso agli istituti di credito.

Comunico che il tribunale di . . ., con sentenza del . . ., . . ., . . . (giorno, mese e anno), ha dichiarato il fallimento della ditta di cui all'oggetto, nominando: giudice delegato il dott. . . . e curatore il sottoscritto.

Le domande di ammissione al passivo, devono pervenire alla cancelleria del tribunale di . . . entro . . . Queste dovranno contenere, oltre ai dati anagrafici del creditore, l'indicazione della somma, del titolo e delle eventuali ragioni di prelazione nonchË essere corredate dai documenti giustificativi del credito. L'udienza per l'esame dello stato passivo Ë fissata per il . . ., . . ., . . . (giorno,mese e anno) presso l'aula del giudice delegato. In relazione a quanto sopra ed al fine di adottare correttamente il provvedimento in ordine alla domanda di ammissione al passivo fallimentare, Vi invitiamo a dar seguito alle istruzioni di seguito esposte.

Rapporto di conto corrente - Credito derivante da decreto ingiuntivo non opposto

In questo caso l'Istituto di credito dovr‡: - trasmettere copia del contratto di conto corrente bancario intrattenuto con la societ‡ fallita;

- provvedere al ricalcolo degli interessi maturati successivamente alla data di emissione del decreto ingiuntivo secondo la formula dell'interesse semplice, Page 208 non potendo riconoscersi, successivamente a tale data, il conteggio determinato secondo criteri di capitalizzazione periodica; - ai fini della individuazione dei tassi da applicare per il calcolo degli interessi di cui al punto che precede, occorre rilevare che - fatta salva la "copertura" del giudicato - non sono da considerarsi valide le clausole contenute nel contratto di conto corrente che, al fine della individuazione del tasso di interesse ultralegale applicabile al rapporto, contengono a titolo esemplificativo: un mero riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza (c.d. uso piazza); la facolt‡ per la banca, in ogni momento, di modificare le norme e le condizioni che regolano i rapporti di conto corrente cosÏ come nel caso vengano a mancare elementi estrinseci di riferimento tali da permettere una sicura determinabilit‡ degli interessi, ovvero parametri cui possa essere ancorata la variabilit‡ nel tempo dei tassi; al di fuori di valutazioni unilaterali e discrezionali della banca gli interessi dovranno essere ricalcolati applicando il tasso di...

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