REGOLAMENTO REGIONALE 12 ottobre 2011, n. 6 - Regolamento di attuazione dell'art. 11 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19, avente ad oggetto 'Adeguamento delle strutture di allevamento animale nell'area Sorrentino-Agerolese' alle direttive 91/629/CEE e 98/58/CE e s.m.i.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 65 del 17 ottobre 2011) LA GIUNTA REGIONALE Ha deliberato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Omissis);

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1

Definizione 1. Le strutture di allevamento preesistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 giugno 1987 n. 35 (Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana, di cui all'art. 11, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico; per la riqualificazione del patrimonio esistente; per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono riferite all'allevamento bovino delle aziende agricole ricadenti nei territori dei Comuni di:

Agerola, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano,

Lettere, Massalubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte,

Sant'Agnello, Santa Maria La Carita', Sorrento, Vico Equense, di cui all'art. 3 del disciplinare di produzione del Provolone del Monaco DOP pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2005, n. 45.

Art. 2

Vincoli 1. Il rilascio del permesso di costruire per l'adeguamento delle strutture di allevamento esistenti e per la realizzazione di ricoveri per bovini allevati allo stato brado, di cui all'art. 11, comma 1, della legge regionale 19/2009, resta subordinato a vincolo di destinazione d'uso da costituirsi con apposito atto d'obbligo trascritto. La continuita' nell'attivita' zootecnica di allevamento animale e' comprovata con certificazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, nonche' dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall'allevatore interessato ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), (allegato C).

Art. 3

Deroga distanze 1. Qualora ai fini dell'adeguamento delle strutture di allevamento animale di cui all'art. 11, comma 1, della legge regionale 19/2009 e' necessario derogare alle distanze stabilite dalla normativa edilizia e dagli strumenti urbanistici vigenti si applicano le distanze previste dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini...

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