Direttiva sulle autovetture di servizio in dotazione alle amministrazioni civili dello Stato ed agli enti pubblici non economici

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.

400;

Visto l'art. 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996,

n. 662;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2

gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio

1997, recante "Disposizioni transitorie sull'utilizzo delle

autovetture in dotazione alle pubbliche amministrazioni".

Visto il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il

Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1997,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1997, con il

quale sono state fissate le modalita' per il censimento degli

autoveicoli delle amministrazioni civili dello Stato e degli enti

pubblici non economici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28

febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo

1997, con il quale sono state, tra l'altro, dettate disposizioni per

l'utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni

pubbliche, in attesa dei risultati dell'analisi tecnicoeconomica

prevista dall'art. 2, comma 119, della citata legge e del successivo

affidamento dei servizi di trasporto di persone e cose a societa'

private;

Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri dell'11 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

107 del 10 maggio 1997, recante ulteriori criteri per l'utilizzo

delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Ministero del tesoro 20 maggio 1997 con il

quale e' stata costituita, presso il Provveditorato generale dello

Stato una commissione avente il compito di effettuare un'analisi

tecnicoeconomica sulla base della documentazione inviata dalle

amministrazioni;

Considerata la necessita' di emanare un'apposita direttiva in

materia di utilizzo delle autovetture, in relazione all'esigenza di

realizzare economie di spesa, anche a seguito delle conclusioni

risultanti dalla relazione presentata dalla citata commissione;

E m a n a

la seguente direttiva:

  1. Premessa.

    Com'e' noto, in attuazione dei commi 117 e seguenti dell'art. 2

    della legge 23 dicembre 1996, n. 662, questa Presidenza ha

    provveduto, in attesa dei risultati delle analisi tecnicoeconomiche

    ivi previste, a disciplinare l'utilizzo delle autovetture in

    dotazione alle amministrazioni pubbliche, da un lato, in vista di una

    piu' razionale utilizzazione del parco macchine esistente e,

    dall'altro, nell'intento di realizzare - gia' nell'anno 1997 -

    apprezzabili economie di spesa.

    Sulla base delle conclusioni alle quali e' pervenuta l'apposita

    commissione costituita con decreto del Ministro del tesoro del 20

    maggio 1997, si rende necessario che le amministrazioni pongano in

    essere...

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