Danno ad autovettura per urto del cancello automatico

AutoreVittorio Santarsiere
Pagine702-703

Page 702

@1.Nozione

La fattispecie, giunta in secondo grado al Tribunale di Milano, concerne una vicenda inconsueta, derivante dallo sviluppo tecnologico applicato ai cancelli, portoni e saracinesche, comandati automaticamente nell'apertura e chiusura, metodo subentrato alle manovre stesse per opera dell'uomo. I danni conseguenti a imperfezioni tecniche di tali sistemi sono pervenuti sub iudice rare volte, né la dottrina ha mostrato itneresse per il danno cagionato dai peculiari impianti alle cose, talvolta alle persone. Nel caso riportato, un veicolo appartenente a società di persone, condotto da una dipendente, in atto di transitare per un cancello condominiale automatico e di immettersi sulla pubblica strada, veniva urtato dalle ante del cancello, che si chiudevano inavvertitamente. L'accaduto si imputa da una parte all'anomalo funzionamento del cancello, dalla controparte si sostiene l'errata manovra di comando della conduttrice del veicolo.

Nel 1999, il locatario di unità immobiliare urbana e di box in condominio vi accedeva con autoveicolo di proprietà e condotto da altra persona, la quale, nell'uscire subiva danni all'automezzo dalle ante del cancello automatico in manovra, non rispondente ai comandi impartiti a distanza con l'apposito telecomando 1. Negli anni '80, un automobilista si introdusse abusivamente col proprio veicolo nel distacco di altrui proprietà e, condotto il mezzo sulla linea del cancello in chiusura, la fotocellula, che avrebbe dovuto arrestare la manovra stessa, ne veniva impedita, perché l'ingombro della carrozzeria non permise la sua messa in linea con l'asse del cancello; anche qui le ante provocarono danno alla carrozzeria 2. Controversia singolare, sussumibile sotto la stessa responsabilità per il danno cagionato ad autovettura da cosa nella custodia di altro soggetto, è stata giudicata dalla Cassazione.

Straordinariamente, un albero si abbatteva su veicolo abusivamente posto in giardino altrui, provocandogli danno alla carrozzeria 3. Una fattispecie, in certo senso precorritrice quanto alla tecnica di comando a distanza, afferisce ad una saracinesca di passo carraio, azionata elettricamente, mediante apposito pulsante, nel mentre una persona cercava di entrare nell'azienda, in chiusura per la fine del primo turno di lavoro. Il bordo dell'avvolgibile colpiva la testa e la regione lombare del frettoloso passante 4. Altro caso, pure giudicato in sede di legittimità, concerne il danno a persona (schiacciamento dito di una mano), nell'uscire da portone-cancello di edificio condominiale, derivato dall'anormale funzionamento della molla di chiusura dell'anta apribile 5.

@2. Norme di legge

Per l'art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose, che ha in custodia, salvo la prova del caso fortuito.

La norma stessa è rimasta carente di specifica disciplina, per cui bisogna indagare se le condotte poste in essere nelle singole fattispecie, sia commissive sia omissive, integrino responsabilità dei proprietari, custodi, possessori per i più svariati titoli. Posto che l'art. 2050 c.c. disciplina il danno a attività pericolosa, rimane per l'art. 2051 c.c. la disciplina delle ipotesi in cui la cosa, che determinerebbe il danno, non riceva impulso dall'attività del custode oppure quando la cosa si sottragga al controllo per causa di guasti o altre cause accidentali.

Concretamente, la responsabilità per il danno da cose in custodia...

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