Furto di autovettura in parcheggio di interscambio incustodito. Locazione di area

AutoreVittorio Santarsiere
Pagine233-235

Page 233

@1. Nozione

– Con la riportata sentenza viene «fatto il punto» sul discusso problema della definizione giuridica del contratto di parcheggio veicoli in struttura predisposta, onde stabilire se il gestore risponda o meno del perpetrato furto di autovettura. Potrebbe configurarsi un parcheggio con custodia ovvero una locazione di area in relazione alla previa offerta presentata dal gestore. La volontà delle parti definisce il tipo della prestazione che può essere più o meno impegnativa. Dal parcheggio con custodia scaturisce a carico del parcheggiatore la responsabilità in caso di furto, mentre di nulla può egli rispondere se non avesse assunto la responsabilità di custodire.

La fattispecie de qua riguarda il tipo di parcheggio senza custodia, perché così detto nel regolamento posto all’ingresso della struttura prima della barra che immette nell’area recintata, nonché in varie altre parti dell’infrastruttura. Una proposta delimitativa dell’oggetto del contratto, quindi, è stata resa nota e poi accettata per il fatto concludente dell’accesso con l’automezzo nel parcheggio. Offerta e fatti lasciano inferire trattarsi di rapporto di locazione area, che scagiona il gestore del parcheggio dalla responsabilità per il furto del veicolo perpetrato nella sua struttura.

La stessa Corte ambrosiana ha spiegato in altra sentenza che, se l’ingresso nell’area di sosta avvenga senza contatto con il personale del gestore, senza consegna delle chiavi dell’auto e ritiro del biglietto, e sia funzionale unicamente alla riscossione del corrispettivo della sosta, si è in presenza di un contratto atipico di parcheggio non assoggettabile alla disciplina del deposito, ma a quella della locazione, con conseguente esclusione di responsabilità del gestore per il furto del veicolo ivi parcheggiato1.

La custodia presume la presa in carico della cosa, il governo e la cura di essa ai fini conservativi e, per aversi responsabilità, necessita la «detenzione», preordinata alla obbligazione di conservare per restituire. Nel caso di locazione dell’area parcheggio il gestore non può rispondere di ciò che non detiene.

@2. Norme di legge

– Recita l’art. 7, comma 1 lett. f), del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo c.s.) che nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del sindaco: «... f) stabilire, previa deliberazione della giunta subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivo di controllo della durata della sosta anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità delle direttive del Ministero ... di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Taluno ha osservato come il potere conferito al Comune, con la possibilità di tariffare sia la sosta sia l’accesso in ambito urbano, può essere colto come il vero e proprio strumento evolutivo, nel definire la trasfigurazione dell’articolo in commento da strumento di organizzazione della circolazione in centro abitato a metodologia di gestione della mobilità in ambito urbano2.

È stato sollevato il dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 7 lett. f) in parola, con riferimento all’art. 3 Cost. Secondo il giudice a quo, la norma consentirebbe all’ente proprietario dell’area parcheggio di subordinare la sosta dei veicoli al pagamento di una somma di denaro e nell’accesso a tale servizio verrebbero privilegiati i cittadini con maggiori capacità economiche, cui si permetterebbe di fruire delle possibilità di parcheggio, mentre ai meno abbienti sarebbe negato il medesimo diritto.

Il giudice delle leggi ha ritenuto infondata la questione perché il pagamento per sosta del veicolo sfugge alla nozione di tributo ed a quella di prestazione patrimoniale imposta. È...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT