Autovettura danneggiata in parcheggio lunga sosta di aeroporto. Contratto di deposito e responsabilità

AutoreVittorio Santarsiere
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@1. Nozione.

Il Tribunale di Roma esamina in secondo grado una controversia già conosciuta dal Giudice di Pace - Sezione di Fiumicino, concernente la discussa natura giuridica del rapporto di parcheggio in area c.d. «lunga sosta» dell'aeroporto Leonardo da Vinci. L'appellante, parcheggiata la propria autovettura nell'area, recintata e sorvegliata, dalla società per azioni Aeroporti di Roma, tornava per ritirarla dopo tre giorni, riscontrando danni alla vernice della carrozzeria, precisamente, «strisciate» su di essa in entrambe le fiancate. Danni all'evidenza non procurati da manovre imperite di conducenti degli altri veicoli, ma dall'opera pervicace di persona, che aveva agito manualmente.

Attraverso una puntuale disamina, il Collegio perviene a conclusione difforme da quella del giudice di prime cure. Non più rapporto di locazione area, ma posteggio auto con obbligo di custodia, sussumibile al contratto di deposito, e inadempimento dell'obbligo primario della diligente custodia. I capisaldi su cui prevalentemente si incentra l'iter argomentativo del giudice sono le condizioni generali di contratto, offerte agli utenti mediante cartelli allocati nell'area di parcheggio. E si rileva in essi la dichiarazione di volersi avvalere del diritto di ritenzione del veicolo ex art. 2756 c.c., nel caso di mancato pagamento del corrispettivo di parcheggio. Questo riferimento normativo, dettato per i crediti da prestazione e conservazione, induce ad inquadrare il rapporto proprio nella figura del deposito. Con altra clau-Page 665sola il gestore dichiara di non rispondere dei danni cagionati da terzi, estrinsecando una limitazione di responsabilità, non consentita dalla legge nei contratti per adesione. Sulla obiezione di inconfigurabilità del contratto di deposito, perché mancanti gli aspetti reali, viene sostenuta la irrilevanza dell'affidamento del veicolo a persona fisica. E, quanto alla configurabilità nella fattispecie di una locazione di area, sostenuta dal giudice del primo grado, si rileva come le argomentazioni siano di poco significato.

Il contratto di posteggio autoveicoli in parcheggio custodito, come quello di deposito, cui normalmente il primo si riporta, salva diversa volontà estrinsecata dalle parti, implica l'affidamento del veicolo al gestore, con l'obbligo di custodirlo e di restituirlo nello stato in cui fu consegnato. Diversamente, qualora con una clausola si riducesse o si restringesse la dimensione oggettiva della responsabilità per i danni causati nel parcheggio, fissata in estensione più ampia da regole normative o convenzionali, si avrebbe una limitazione della responsabilità del depositario priva di efficacia giuridica.

@2. Norme di legge.

Recita l'art. 1766 c.c. che il deposito è quel contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura. E il posteggio di auto nel parcheggio custodito è contratto atipico disciplinato in via analogica dalle norme del contratto di deposito, pur presentando caratteristiche individualizzanti proprie. Si ha, infatti, il parcheggio «lunga sosta», quello a giornata, quello a ore. Nel contratto stesso l'affidamento della cosa al depositario consegue all'introduzione dell'auto nello spazio adibito a parcheggio. Sistemi informatici, più o meno sofisticati, posti nell'area, stessa, permettono il pagamento del corrispettivo, determinato dalle condizioni di contratto offerte dal depositario, nonché il rilascio di un tagliando per quiescenza, da esibire quando necessario. Nella peculiare figura di deposito, la realità del contratto è stata obliterata dallo sviluppo tecnico-scientifico, come accaduto per altri contratti risalenti, quali il mutuo bancario...

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