Autosospensione dell'esecuzione di deliberazione condominiale impugnata e diniego di provvedimento cautelare in pendenza di altro giudizio

AutoreAngelo Monolo
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La fattispecie materiale. - L'assemblea condominiale delibera una modificazione dell'impianto centrale di riscaldamento. Un condomino assume di subire effetti negativi dall'effettuazione delle opere compiute su detto impianto. Invano si rivolge all'amministratore affinché sia posto rimedio alla disfunzione dell'impianto che assume relativa solo al suo appartamento. Il condomino si rivolge al giudice e chiede un provvedimento d'urgenza, che ottiene con la nomina di un C.T.U. demandato degli opportuni accertamenti. Frattanto l'assemblea, prima del compimento degli accertamenti ad opera del C.T.U., delibera di adottare un nuovo impianto centralizzato con moderni sistemi di contabilizzazione del consumo del calore per ogni singolo radiatore. Il condomino, in attesa della detta C.T.U., vede in pericolo la prova del fondamento del suo assunto in sede di provvedimento d'urgenza e si rivolge al giudice, impugnando la deliberazione e chiedendo il provvedimento cautelare del sequestro dell'impianto. Notificato il ricorso e il decreto di comparizione l'amministratore motu proprio comunica a tutti i condomini che rinvia l'esecuzione della presa deliberazione (la seconda) a dopo l'effettuazione della C.T.U. relativa al primo giudizio (quello d'urgenza). Il giudice respinge il ricorso cautelare.

Sulla cautela. - La domanda del condomino ricorrente è fondata sull'art. 670 c.p.c. e tal domanda è contestata dal condominio resistente. Il provvedimento del giudice analizza sia l'art. 670, sia il rinvio disposto dall'amministratore.

Quanto al primo profilo, quello squisitamente processualistico, brevemente può solo osservarsi che è di difficile condivisione, atteso che confonde la fattispecie di cui al n. 1, con quella di cui al n. 2 della norma citata. Infatti, mentre si legge che il condomino azionò ex art. 670, n. 1, c.p.c., si constata che il caso di specie non rientra nell'ipotesi di cui al n. 2 della stessa disposizione. Come è noto, il n. 2 prevede il provvedimento cautelare di beni da cui si pretende assumere elementi di prova quando sia controverso il diritto alla esibizione o alla loro comunicazione e sia opportuno provvedere alla loro custodia temporanea senza che occorra una controversia sulla proprietà o sul possesso di questi beni, presupposto quest'ultimo (controversia su proprietà o possesso) della disposizione sub n. 1 dell'art. 670 cit. Insomma, mentre i presupposti per la cautela ai sensi del n. 1 sono la controversia sulla...

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