REGOLAMENTO REGIONALE 22 luglio 2011, n. 4 - Regolamento per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni per il sub affidamento dei servizi di trasporto pubblico di linea di persone su strada, ai sensi dell' articolo 33, comma 1 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Campania n. 49 dell'1° agosto 2011) LA GIUNTA REGIONALE ha deliberato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121, quarto comma della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge Regionale 28 maggio 2009, n.6;

Visto in particolare l'art. 56 dello Statuto, che disciplina la potesta' regolamentare;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 174 del 29 aprile 2011;

Visto il decreto presidenziale n. 23 del 4 febbraio 2011;

Considerato che il Consiglio regionale non si e' pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'art. 56 dello Statuto;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita' e definizioni 1. Il presente regolamento reca la disciplina, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di tutela della concorrenza, delle modalita' e dei criteri per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni per il sub affidamento dei servizi di trasporto pubblico di linea di persone su strada, ai sensi dell'art. 33, comma 1 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3.

  1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

    1. ente pubblico affidante, l'ente pubblico territoriale che ha affidato il servizio principale di trasporto pubblico di persone su strada;

    2. impresa di trasporto affidataria, o impresa affidataria, l'impresa di trasporto alla quale l'ente pubblico affidante ha affidato il servizio principale di trasporto pubblico di persone su strada;

    3. impresa di trasporto sub affidante, o impresa sub affidante, l'impresa di trasporto di cui alla lettera b) che da' in sub affidamento parte del servizio principale di trasporto pubblico di persone su strada;

    4. impresa di trasporto sub affidataria, o impresa sub affidataria, l'impresa di trasporto alla quale l'impresa sub affidante affida parte del servizio principale di trasporto pubblico di persone su strada;

    5. servizio principale di trasporto pubblico di persone su strada, o servizio principale, il servizio di trasporto affidato dall'ente pubblico affidante all'impresa affidataria;

    6. servizio sub affidato di trasporto pubblico di persone su strada, o servizio sub affidato, il servizio di trasporto, che costituisce parte del servizio principale, oggetto di sub affidamento dall'impresa di cui alla lettera c) all'impresa di cui alla lettera

    d).

    Art. 2

    Ambito soggettivo ed oggettivo 1. L'impresa affidataria diretta del servizio principale puo' essere autorizzata a sub affidare parte dello stesso, nel rispetto del comma 4, alle condizioni previste dall'art. 3, commi 1 e 2 e dall'art. 4.

  2. L'impresa affidataria del servizio principale a seguito di procedimenti selettivi concorsuali, puo' essere autorizzata a sub affidare parte dello stesso, nel rispetto del comma 4, alle condizioni previste dall'art. 3, comma 3 e dall'art. 4.

  3. L'impresa sub affidataria e' scelta, ai sensi dell'art. 3, fra quelle che, secondo la normativa vigente, sono in possesso degli stessi requisiti richiesti all'impresa di trasporto affidataria sub affidante per lo svolgimento del servizio di trasporto oggetto del sub affidamento.

  4. Il sub affidamento e' ammesso alle stesse condizioni previste per l'affidamento del servizio principale, salvo che per il valore del corrispettivo dovuto per i servizi di trasporto oggetto di sub affidamento che deve essere uguale o inferiore al corrispettivo dovuto dall'ente pubblico affidante per i...

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