DECRETO 18 aprile 2003 - Revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 9 agosto 2002, relativo all'iscrizione della sostanza attiva isoproturon nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194

IL DIRETTORE GENERALE della sanita' pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.

223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto ministeriale del 9 agosto 2002 di recepimento della direttiva 2002/18/CE del 22 febbraio 2002, relativo all'iscrizione della sostanza attiva isoproturon nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti isoproturon dovevano presentare al Ministero della salute entro il 31 gennaio 2003 in alternativa

  1. un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto; Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale del 9 agosto 2002 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti; Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Decreta

Art. 1.

  1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati in allegato, contenenti la sostanza attiva isoproturon, sono revocate a far data dal 30 giugno 2003, come stabilito dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale del 9 agosto 2002.

    Art. 2.

  2. La commercializzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art.

    1 e' consentita fino al 31 luglio...

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