DECRETO 18 aprile 2003 - Revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 9 agosto 2002, relativo all'iscrizione della sostanza attiva isoproturon nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194
IL DIRETTORE GENERALE della sanita' pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto ministeriale del 9 agosto 2002 di recepimento della direttiva 2002/18/CE del 22 febbraio 2002, relativo all'iscrizione della sostanza attiva isoproturon nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti isoproturon dovevano presentare al Ministero della salute entro il 31 gennaio 2003 in alternativa
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un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto; Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale del 9 agosto 2002 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti; Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Decreta
Art. 1.
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Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati in allegato, contenenti la sostanza attiva isoproturon, sono revocate a far data dal 30 giugno 2003, come stabilito dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale del 9 agosto 2002.
Art. 2.
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La commercializzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art.
1 e' consentita fino al 31 luglio...
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